13 Marzo 2006

Spett.le Codacons


Spett.le Codacons, siamo i genitori di un bimbo di anni undici il quale, nel gennaio scorso, ha avuto un brutto incidente occorsogli nel parco comunale della nostra città. Nostro figlio si allontanava un attimo dagli altri bambini con i quali giocava per recuperare un pallone, caduto vicino ad un siepe, allorché era aggredito da un branco di cani randagi; a causa di ciò cadeva rovinosamente riportando delle lesioni che gli venivano diagnosticate nel vicino Pronto soccorso. In considerazione di quanto sopra, siamo costretti a rivolgerci a Voi per sapere, se ci sono gli estremi per agire in giudizio nei confronti della Autorità Comunale che si dovrebbe occupare dei cani randagi.


Gentili lettori, in merito alla vicenda da Voi sottoposti Vi rendo noto che c`è una sentenza interessante (nr. 478/03) a questo proposito del Giudice di Pace di Manduria (TA) il quale in una vicenda analoga ha condannato il l`Ente, in persona del Sindaco pro-tempore e in solido con la Compagnia Assicurativa, al risarcimento del danno agli attori. Il Giudice argomentava la propria decisione facendo riferimento in primis alla L. 281/91, che non contiene prescrizioni per i Comuni dell`obbligo di vigilanza o di custodia specifica dei cani randagi tanto da poter applicare l`art. 2052 C.C., ma la norma citata e la L. 12/95 attribuiscono funzioni di vigilanza e di trattamento degli animali anche se non si può pretendere che il Comune vigili su tutti i cani randagi. La responsabilità del fatto, stabilisce il Giudice in sentenza, va attribuita all`Ente in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art. 2043 C.C., (responsabilità extracontrattuale) consistendo il fatto colposo nel aver omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri ad esso (ente) attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. Se il cane randagio aggressivo diventa un insidia né prevedibile né evitabile per un utente della pubblica via, la P.A. non può non rispondere delle mancate cautele adottate, se così non fosse, argomenta il Giudice, il danneggiato non avrebbe alcuna tutela in casi simili non emergendo il soggetto a cui imputare il fatto. In virtù di quanto esposto Vi consiglierei di intentare una domanda di risarcimento danni nei confronti del Vostro comune in virtù proprio del principio di cui all`art. 2043 c.c. Condominio composto da due soli partecipanti e spese necessarie alla conservazione o riparazione delle cose comuni. Quante volte nei condomini si litiga per la suddivisione delle spese attinenti le parti comuni dell`edificio! Con la sentenza n. 2046 del 2006, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno enunciato un principio che è bene tenere presente onde evitare spiacevoli discussioni con il nostro vicino di casa. Questa la questione affrontata: nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti (il cosiddetto “condominio minimo“), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino è regolato dall`art.1134 Cod.Civ. – che riconosce il diritto al rimborso soltanto per le spese urgenti – oppure si applica l`art. 1110 Cod.Civ. – in base al quale il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini? Per rispondere a tale quesito la Corte di Cassazione ha prima di tutto chiarito che in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle parti comuni dell`edificio è regolata dalle norme sul condominio. E ciò anche quando le persone che partecipano e costituiscono il condominio siano soltanto due. Invero, sottolinea la Corte, nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici (tra cui il citato art. 1134 Cod.civ.) non si applichino al “condominio minimo“, composto da due soli proprietari. Sulla scorta di tale premessa, la Suprema Corte ha dunque affermato che nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino è regolato dall`art. 1134 Cod.Civ.. Si ha pertanto diritto al rimborso delle sole spese urgenti, vale a dire impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno. Non basta la trascuranza, negligenza, omessa cura dell`altro condomino per autorizzarci ad effettuare una spesa e pretendere poi la restituzione della quota di spettanza. Cosa che accadrebbe qualora si applicasse la norma di cui all`art. 1110 Cod. Civ. dettata per la comunione in generale. Con questa sentenza, pertanto, il cosiddetto “condominio minimo“ viene in tutto e per tutto equiparato ai condomini “maggiori“ composti da più di due proprietari. Ecco dunque un consiglio per i proprietari più solerti ed attenti al buono stato di conservazione delle parti comuni dell`edificio in cui abitano: prima di affrontare una spesa nell`interesse del condominio, verificate che l`intervento sia davvero urgente ed impellente. Se infatti è solo la trascuratezza dell`altro condomino a farvi decidere di anticipare per intero la spesa, sappiate che correte il rischio di non ottenere il rimborso della quota di spettanza altrui.

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