24 Febbraio 2006

Giustizia amministrativa

Giustizia amministrativa Consiglio di stato, sezione sesta, sentenza n. 555 del 10 febbraio 2006

Diritto di accesso esercitato dalle associazioni dei consumatoriIl diritto di accesso agli atti amministrativi non può essere utilizzato dalle associazioni dei consumatori come uno strumento di controllo sulle scelte della p.a. Lo ha chiarito la sesta sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 555, depositata lo scorso 10 febbraio 2006 (su www.dirittoegiustizia.it). Nella specie i giudici di palazzo Spada hanno respinto il ricorso del Codacons, che si era visto negare dal Tar Lazio l`autorizzazione a visionare i documenti relativi a una convenzione stipulata tra il ministero della giustizia e Poste italiane per la gestione del servizio di notifica degli atti giudiziari. L`istanza di accesso era stata respinta anche in sede giudiziaria perché non sorretta da un interesse attuale. I giudici amministrativi hanno comunque colto l`occasione per chiarire che la domanda di accesso agli atti detenuti dalla pubblica amministrazione non può diventare uno strumento di controllo generalizzato delle decisioni assunte da quest`ultima. Il diritto di cui alla legge n. 241/90, infatti, non si configura come un`azione popolare, ma richiede sempre un accertamento concreto dell`esistenza di un interesse differenziato da parte di coloro che ne richiedono l`ostensione dell`atto. Inoltre, sempre secondo il Consiglio di stato, la domanda di accesso non può neanche diventare un mezzo per compiere indagini o controlli ispettivi, per i quali sono ordinariamente preposti specifici organi pubblici. I giudici di palazzo Spada hanno dunque ribadito che anche per le associazioni dei consumatori che presentino un`istanza ex lege 241/90 a tutela degli associati occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto e attuale all`accesso.

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