10 Gennaio 2006

Il Fisco rilancia le “ ganasce “

Il Fisco rilancia le “ ganasce “
Prima del fermo i concessionari dovranno mandare un preavviso con invito a pagare entro 20 giorni

ROMA – Carta bianca ai concessionari della riscossione per le ganasce fiscali. Dopo l`approvazione della legge 248/ 2005 che ha convertito il decreto legge 203/ 05, l`agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/ E di ieri, ha revocato il precedente provvedimento ( n. 92 del 22 luglio 2004) con il quale erano state sospese in via cautelativa le operazioni di fermo amministrativo dei veicoli per il recupero coattivo dei propri ruoli ( in materia tributaria). Ma i consumatori già protestano contro le indicazioni arrivate dal Fisco. Dalla revoca al Dl collegato. Lo stop si era reso necessario dopo un`ordinanza del Consiglio di Stato ( la n. 3259 del 13 luglio 2004) che, confermando una decisione del Tar Lazio, aveva cassato la possibilità di emettere provvedimenti di fermo a causa della mancata adozione del regolamento attuativo della disciplina del fermo amministrativo, previsto nell`articolo 86 del Dpr 602/ 73 in seguito alla modifica introdotta dal decreto legislativo 193/ 2001. In pratica, i concessionari avrebbero proceduto liberamente ai fermi senza attenersi a disposizioni regolamentari specifiche. Questa circostanza aveva sollevato un notevole contenzioso ( migliaia di ricorsi in tutta Italia) determinando anche un “ conflitto“ tra giudici: tutti, infatti, si dichiaravano competenti a decidere. Dal Tar ( una delle prime sentenze è dei giudici pugliesi), ai giudici di pace, ai tribunali. A dirimere la controversia è stato il Consiglio di Stato ( V sezione, sentenza 4689/ 2005) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/ 2004 in materia di giurisdizione sui servizi pubblici. La competenza, dunque, è del giudice ordinario. Dal “ collegato “ alla risoluzione 2/ 06. Con l`approvazione del decreto legge 203 il problema di scarsa chiarezza normativa dovrebbe essere superato. L`articolo 3, al comma 41, prevede per i concessionari la possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo pur in mancanza del regolamento attuativo. E al tempo stesso chiarisce che il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del ministero delle Finanze n. 503 in materia di iscrizione, cancellazione ed effetti dello strumento in questione. Quindi, come ribadisce la stessa risoluzione delle Entrate, prima di procedere al fermo i concessionari dovranno inviare al contribuente moroso un preavviso invitandolo a pagare le somme dovute entro venti giorni. Decorso questo termine, il preavviso assumerà comunicazione di iscrizione di fermo. Si andrà avanti con questa procedura fino all`emanazione del tanto atteso decreto attuativo. Occorre, in ogni caso, ricordare che il fermo amministrativo è una misura cautelare che può ( ma ormai la facoltà è un optional) essere adottata solo alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, termine concesso per il pagamento al debitore che, comunque, è venuto a conoscenza dell`esistenza del debito ( per esempio una cartella esattoriale emanata a seguito di un atto di accertamento). I concessionari, già da alcuni giorni, hanno rimesso in moto il meccanismo dei fermi. In Puglia, per esempio, la neonata “ Etr “ ( che ha incorporato la Sesit) facente capo al gruppo Banca Intesa ha già spedito tra Bari e Brindisi qualche migliaio di preavvisi di fermi. I consumatori, però, precisano che solo con la risoluzione di ieri si possono considerare riattivate le “ ganasce fiscali “ . Fermi disposti prima della risoluzione- sottolinea Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti. it – “ non sono legittimi, poiché era ancora vigente la sospensione disposta dalla stessa agenzia “ . Mentre il presidente Codacons, Carlo Rienzi, sostiene che “ finché non verrà varato un regolamento attuativo “ , le ganasce fiscali siano da ritenere “ illegali e i contribuenti che verranno colpiti da tale provvedimento potrebbero contestare le ipotesi di tentativo di estorsione e abuso di atti d`ufficio “ .

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