18 Agosto 2005

Il garante interviene sulla differenza tra informazione e messaggi promozionali

Il garante interviene sulla differenza tra informazione e messaggi promozionali


L`Antitrust assolve il Tgcom

Il notiziario non ha fatto pubblicità al dtt Mediaset

Il confine tra informazione ed effetto promozionale è sempre sottile. Lo dimostra la decisione, attesa da più parti, presa dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di pubblicità ingannevole: un servizio giornalistico, anche se parla di un prodotto, non va considerato come pubblicità e a esso non si applica la normativa in materia. Sulla base di questo ragionamento l`Antitrust ha rigettato la richiesta avanzata dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell`ambiente e la tutela dei diritti di utenti e dei consumatori (Codacons) di condannare l`offerta Mediaset Premium. Secondo il Codacons, infatti, nel corso del notiziario Tgcom è andato in onda su Retequattro un servizio (su quattro notizie complessive), all`interno del quale sarebbe stata fatta pubblicità in modo non trasparente a favore dell`offerta Mediaset. A difesa della natura non pubblicitaria del servizio, Rti (società del gruppo Mediaset) ha ricordato che la selezione delle notizie e la loro relativa predisposizione all`interno del notiziario Tgcom rientrano integralmente nella responsabilità del direttore del notiziario (carica ricoperta a oggi da Paolo Liguori). Rti ha affermato di considerare il servizio in questione come una notizia rilevante per il pubblico. Infine, la stessa società ha fatto notare che non è stata programmata nessuna replica del servizio o altri di contenuto analogo.Lo stesso Liguori era intervenuto ribadendo la sua responsabilità nella scelta delle notizie trasmesse nel Tgcom, così come la rilevanza pubblica di quella relativa all`avvio delle trasmissioni a pagamento sul digitale terrestre. L`interesse di questa notizia per i telespettatori sarebbe evidente, secondo il direttore del Tgcom, laddove nello stesso servizio sono state trattate anche le problematiche tecniche incontrate da molti utenti in relazione all`avvio del dtt su una rete televisiva concorrente (La7).L`Autorità ha ritenuto che il servizio in questione non fosse qualificabile come pubblicità per tre motivi. In primo luogo, il servizio era radicato nella cronaca di quei giorni: la data della sua messa in onda, infatti, ha segnato l`inizio delle trasmissioni digitali avviate con impianti terrestri e ricevibili, a richiesta dell`utente, mediante l`impiego di apposita scheda prepagata. L`Autorità ha ritenuto la notizia rilevante per l`utenza interessata alla ricezione degli eventi sportivi, soprattutto calcistici.In secondo luogo, la comunicazione all`esame dell`Antitrust riguardava solo il funzionamento dei decoder in possesso degli utenti. La verifica del funzionamento dell`intero sistema digitale, invece, era rimessa alla pregressa ricezione di una partita di calcio trasmessa dalla società esercente della rete La7. Infine, il servizio non era caratterizzato da alcun elemento di ridondanza. Esso, infatti, non ha fornito alcun dettaglio informativo o distintivo idoneo all`individuazione dei servizi televisivi offerti da Rti in tecnologia digitale terrestre. Si è limitato invece a rinviare al Tgcom on-line per ogni informazione aggiuntiva. Nessun problema poi è emerso nemmeno per le inquadrature del marchio Mediaset Premium e della smart card realizzate nel servizio. Le immagini non sono state giudicate insistenti né reiterate ma congruenti con le finalità evocative legate alla notizia.

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