24 Marzo 2005

Il depuratore non c`è, ma il canone sì

Cardinale. Il Codacons ritiene illegittimo il pagamento del tributo e invoca un provvedimento in autotutela

Il depuratore non c`è, ma il canone sì

Si richiede il rimborso delle bollette e la rideterminazione delle somme

CARDINALE – A Cardinale non c`è un impianto di depurazione eppure il Comune richiede ai cittadini regolarmente da anni il pagamento del relativo canone per una depurazione che non c`è.
Sull`intricata vicenda ora interviene il Codacons che richiede al Comune di Cardinale un provvedimento in autotutela per i cittadini.
Infatti l`associazione a difesa dei diritti dei consumatori ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini di Cardinale, dal locale circolo di Rifondazione comunista, nella persona del suo segretario Irene Mulazzani e dell`ex consigliere comunale Pino Rotiroti, circa l`erogazione dell`acqua nonché le richieste avanzate per il servizio di depurazione.
Rideterminazione del canone richiesto nella misura del 50 %.
«Da documenti redatti dall`As competente- afferma il presidente regionale del Codacons, avvocato Francesco Di Lieto risulta che l`acqua erogata ai cittadini di Cardinale non sia potabile e tanto, almeno, fino all`anno 2003. Per cui s`invita l`Amministrazione comunale a ricalcolare il canone relativo al periodo 1996-2003 nella misura del 50 % di quello richiesto, provvedendo al rimborso per tutti i cittadini che lo hanno già versato».

Altra richiesta del Codacons
Rimborso canone depurazione.
«Si richiede, inoltre, che la giunta comunale deliberi in autotutela il rimborso del canone di depurazione richiesto fino al 3 ottobre 2000, per i contribuenti che lo hanno già versato e lo sgravio delle stesse somme per coloro che ancora non lo hanno fatto, in quanto detto canone aveva natura di tributo comunale e non esisteva e non esiste alcun depuratore comunale di cui si potevano servire i contribuenti, mancando quindi i presupposti impositivi secondo la normativa applicabile«.

A supportare ciò una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che «Il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell`art. 24 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell`inizio di efficacia dell`art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, che ha invece qualificato il corrispettivo del detto servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n.36». Dunque l`ente locale non poteva in tale periodo secondo l`avvocato Di Lieto- «richiedere tali somme in assenza di qualsivoglia depuratore per le acque reflue dei cittadini che quindi non sono state depurate».
«Inoltre- prosegue l`avvocato Di Lieto la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 18699 del 17/06/2004 ha chiarito che il canone in questione:- integra, anteriormente all`entrata in vigore dell`art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998 n. 448- un tributo comunale – e che ­ dalla natura di entrata tributaria discende l`obbligatorietà del pagamento del canone detto «per effetto della sola istituzione del servizio e dell`allaccio alla rete fognari» – precisando che la mancata istituzione di un effettivo servizio di depurazione importa il venir meno dello stesso presupposto legale del potere impositivo dell`Ente locale non essendo imputabile al contribuente la mancata fruizione del servizio di depurazione».
Secondo la Corte, non è sufficiente la semplice esistenza dell`impianto di depurazione ma è necessario che l`Amministrazione metta gli utenti in condizione di poter fruire concretamente del servizio medesimo eliminando gli ostacoli che di fatto impediscono o rendano gravosa tale fruizione. In mancanza di ciò non può dirsi sussistente il presupposto legale del potere impositivo dell`Ente.
«Appare chiaro- prosegue l`avvocato Di Lieto- che le pretese del Comune di Cardinale, in assenza di un effettivo servizio di depurazione per il tributo fino al 3 ottobre 2000 si palesano illegittime.
Quello che non si comprende è come il comune abbia richiesto e chieda il pagamento del canone di depurazione per tale periodo in totale assenza del servizio di depurazione».
In conclusione il Codacons richiede che la giunta comunale deliberi il rimborso e/o lo sgravio dei tributi comunali per il servizio di depurazione richiesto ai contribuenti per il tutto il periodo impositivo in cui tale canone ha avuto natura tributaria, cioè fino al 3 ottobre 2000.
E infine si chiede l`annullamento delle “bollette“ iviate nell`ottobre 2004 per commistione tra tributo e tariffa di diritto privato con mancanza delle Iindicazioni previste dallo statuto dei contribuenti.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this