In arrivo una valanga di ricorsi, dubbi per le multe già ?scadute?
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fonte:
- Il Messaggero
ROMA – Le persone che hanno già pagato la multa e alle quali sono stati tolti i punti hanno poco da fare, perché secondo la giurisprudenza costante una sentenza della Corte costituzionale non può avere effetto sui rapporti giuridici esauriti. Almeno secondo gli esperti e finché non intervenga il legislatore a modificare la regole. Tutti gli altri, per i quali non siano ancora trascorsi sessanta giorni dalla notifica del verbale o abbiano un contenzioso aperto, potranno presentare ricorso e vedere esaudito un loro diritto. Sempre che, nel frattempo, negli uffici della polizia municipale non si sia già proceduto a estinguere d?ufficio la detrazione del punteggio perduto.
Inutile dire che la situazione si annuncia caotica e si avvia verso un nuova battaglia legale. Soprattutto perché la Consulta – forse anche per porre un freno a furbi – ha precisato che se il proprietario non comunica il nome del conducente, deve essere applicata nei suoi riguardi una sanzione da 343,50 fino a 1.376,55 euro, in base a quanto previsto dall`ottavo comma dell`articolo 180 del codice della strada. Sul punto, naturalmente, numerosi giuristi non sono d`accordo e propongono alcune sentenze specifiche, interpretative della norma, fatte dalla Corte di cassazione. A questi, si aggiungono i giudici di pace, le associazioni dei consumatori (già sommerse da richieste di chiarimento sui siti Internet), l?Automobile club d?Italia, gli amministrativisti, ognuno pronto a scendere in campo per cercare di spiegare quali saranno gli effetti della modifica e ad allargare il fronte della guerra: «A questo punto – afferma il presidente dell?Aduc, Vincenzo Donvito – la Consulta dovrebbe considerare anche i ricorsi presentati per le multe da autovelox senza il fermo immediato del trasgressore». Per l?Adoc, l?Adusbef, il Codacons e la Federcomsumatori, poi, «le migliaia di automobilisti ai quali sono stati detratti punti della patente o perché non hanno ricordato o perché si sono rifiutati di fare i delatori, hanno diritto di rivalsa e di congruo risarcimento danni verso il ministero delle Infrastrutture».
Nel caos annunciato vale, al momento, un vademecum per il multato con tre regole chiave. La prima, quando i punti sono stati già detratti: non possono essere restituiti. La norma, infatti, sarà cancellata solo con la pubblicazione (che avverrà tra qualche giorno) della sentenza sulla Gazzetta ufficiale. La sentenza della Corte non avrà rilievo se la multa non è stata impugnata nei tempi stabiliti, se l`eventuale ricorso è già stato respinto, e, comunque, in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è già stato concluso. Regola numero due: quando la contravvenzione è arrivata ma non è stata definita, può essere invocata la sentenza della Corte costituzionale. Sia davanti al Prefetto, sia davanti al giudice di pace. Il procedimento amministrativo, in caso di conferma dell`infrazione, potrà essere concluso con il pagamento dell`oblazione, e non saranno detratti punti-patente. Ma vi è il rischio, se il proprietario non comunica il nome del conducente, che possa essere applicata nei suoi confronti la sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro. Regola numero tre: quando la contravvenzione non è stata ancora recapitata, al momento della notifica il proprietario del veicolo potrà recarsi negli uffici di polizia e comunicare il nome del conducente al quale saranno poi sottratti i punti-patente. Potrà anche dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell`infrazione. In tal caso, non gli saranno sottratti i punti-patente, ma gli potrà essere richiesta, oltre alla multa, l`ulteriore sanzione amministrativa.
Per l?avvocato Rocco Brienza, esperto di diritto amministrativo, poi: «Non vi è dubbio che le pronunce della Corte costituzionale abbiano efficacia retroattiva, ma con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione». «La questione da esaminare – chiarisce – è quella degli effetti della pronunzia di incostituzionalità per i cosiddetti rapporti esauriti. Tali rapporti non vengono intaccati da successive pronunce di incostituzionalità».
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