25 Gennaio 2005

Punti salvi e pioggia di ricorsi


La Corte costituzionale ha bocciato, dichiarandole in parte illegittime, le nuove norme del codice della strada che hanno introdotto la patente a punti. I punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel commettere l`infrazione. Bersaglio della Consulta è l`articolo 126 bis comma 2, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l`auto.

I punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel commettere l`infrazione. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dichiarando ?illegittime? in parte le nuove norme del codice della strada che hanno introdotto la patente a punti.
La Consulta, in particolare, con la sentenza 27 del relatore Alfonso Quaranta, ha dichiarato illegittimo l`art. 126 bis comma 2 del codice della strada nella parte in cui dispone che, ?in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l`auto?. In sostanza, per i giudici costituzionali se non c`è stata l`identificazione dell`automobilista resta l`obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione. Diversamente, per il guidatore dell`auto scatta però solo la sanzione pecuniaria, e non quella accessoria della decurtazione dei punti.
A sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale sono stati nove giudici di pace tra i quali qualcuno ha anche fatto presente che la ?possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata costituirebbe di per sé una compromissione del diritto di difesa?. La Consulta, in proposito, chiarendo che la ?mancata previsione della contestazione immediata dell`infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa?, ha dichiarato ?costituzionalmente illegittimo? l`art. 26-bis, comma 2, del Cds, ?nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all`autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l`infrazione alle regole della circolazione stradale?. La Consulta ha inoltre messo in chiaro che ?nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria? prevista dall`art. 180, comma 8, del Cds. ?La Consulta ha accolto in pieno le nostre richieste – dice Gabriele Longo, segretario generale dell`Unione nazionale dei Giudici di pace ? è evidente che ora arriverà una pioggia di ricorsi?. Dati alla mano, l`avvocato Longo ricorda che nell`anno appena trascorso sono stati ?350 mila i ricorsi presentati dai cittadini per protestare contro i verbali di violazione del Codice della strada?. Un plauso alla sentenza della Consulta sulla patente a punti arriva da Intesaconsumatori. Infatti, pur approvando i principi della patente a punti per contrastare le violazioni al codice della strada che produce una catastrofe di 7.000 morti e 300.00 feriti l`anno, l`associazione ?aveva duramente contestato quella norma che prevedeva di addossare ai proprietari dei veicoli l`obbligo di fornire i dati del guidatore in caso di infrazione?. Un giudizio positivo arriva anche dall?Adiconsum secondo cui ?è iniqua la sottrazione dei punti senza la certezze dell`identità della persona che ha commesso l`infrazione, ne è pensabile che ogni automobilista tenga un registro sull`utilizzo della propria auto?. Adiconsum sottolinea che ?il governo continua a utilizzare strumenti repressivi invece di investire in prevenzione e sicurezza?. Infine l`Aduc: “Pian piano, stiamo andando verso una ragionevolezza del codice“, aggiunge il movimento dei consumatori. Ma non tutto è stato chiarito: “Continua a essere oscuro il motivo per cui si debba pagare la sanzione accessoria per un comportamento pericoloso di guida che a livello individuale non si è commesso“.

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