Auto usate, molti affari nascondono la fregatura
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fonte:
- Il Gazzettino
Una bella auto. Lucida, interni curati, motore a postissimo, ruote nuove. Auto usata, d`accordo, però perfetta. Sembra un affarone e il cliente, di Tezze sul Brenta, paga in contante senza fiatare. Ma pochi giorni dopo, in un viaggio in autostrada, resta a piedi. Prova e riprova, l`auto non riparte e deve chiamare il carro-attrezzi. Il giorno dopo va alla rivendita a protestare, ma quelli allargano le braccia: «Noi gliel`abbiamo venduta a posto, quello che è successo dopo non ci riguarda».
Di casi come questo se ne stanno verificando molti negli ultimi mesi nel Bassanese. Alla Codacons vicentina, dove è andato a chiedere assistenza lo sfortunato acquirente di Tezze, ne contano a decine. Rivendite che immettono sul mercato automobili che, pochi giorni o settimane dopo, non funzionano più. Auto belle fuori ma marce dentro, rimesse a nuovo per essere vendute ma che nascondono difetti gravi o irreversibili. Una truffa, insomma. Contro la quale i clienti sembrano indifesi.
Non è così, invece. Spiega infatti l`avvocato Luca Ronchetti, che per conto della Codacons difende i consumatori: «Molti non sanno che anche per l`usato si ha diritto a una garanzia. È di un anno, anziché i due concessi per il nuovo, e copre tutte le parti non usurate. Le gomme, ad esempio, non sono coperte da garanzia. I rivenditori seri si appoggiano a un`assicurazione per dare alla propria clientela quel minimo di tutela da guasti. La cosa migliore da fare, in questo caso, è compiere una descrizione del mezzo, cioé un inventario e poi stipulare una garanzia con copertura assicurativa».
Ha già più di due anni la normativa relativa alla garanzia sui beni di consumo introdotta dal decreto legislativo 24/2002, entrato in vigore il 23 marzo 2002, che ha aggiunto al codice civile un apposito paragrafo intitolato della vendita dei beni di consumo. La nuova disciplina stabilisce che il consumatore ha diritto alla copertura dei difetti, esistenti (palesi od occulti) al momento della consegna, che si manifestano nell`arco dei 24 mesi successivi. È il venditore il soggetto che risponde sempre e comunque al consumatore per ogni difetto di conformità del bene acquistato. A nulla perciò valgono gli scaricabarile che troppe volte si sentono da parte del commerciante che invitano il cliente a rivolgersi direttamente alla società produttrice. Il venditore ha l`obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Le situazioni di mancata conformità per le quali è prevista l`applicazione della garanzia sono la non idoneità all`uso normale o all`uso particolare voluto dal consumatore, la non corrispondenza del bene al modello o campione presentato, l`imperfetta installazione.
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