30 Settembre 2004

Disagi da vacanza, Guida ai risarcimenti

Disagi da vacanza, Guida ai risarcimenti per turisti scontenti.






Le segnalazioni, pervenute complessivamente al Codacons per quanto riguarda le vacanze di quest?anno, sono circa 15.000: 2.000 solo allo sportello vacanze, 13.000 dalle varie sedi locali sparse sul territorio, oltre 50 dal Trentino. Rispetto alla stima, elaborata nel mese di giugno, aumentano le proteste relative al pacchetto turistico, in particolare per la revisione del prezzo. A determinare questo anomalo aumento è stato soprattutto l?adeguamento carburante connesso al rialzo del costo del petrolio che ha pesato anche sulle vacanze. Migliorano invece, rispetto alle previsioni, le capacità degli operatori e degli animatori turistici.

Per quanto riguarda la voce trasporti, si segnala un?imprevista novità: mentre finora essi si caratterizzavano soprattutto per i ritardi, quest?anno sono stati abbondanti gli anticipi (ad esempio, la partenza era prevista di pomeriggio, e invece l?aereo è decollato in mattinata, senza che nessuno abbia avvisato del cambio di orario).

Sono aumentati anche i casi di inquinamento acustico, in particolare per la cattiva abitudine di aprire ai turisti alberghi ancora in fase di costruzione, che, tra ruspe e trapani, impediscono di dormire in pace.

Comunque il maggior numero di disagi è legato alla scarsa igiene e al cibo scadente degli alberghi che, quest?anno, hanno determinato numerosi casi di intossicazione alimentare.


R
icordiamo che chiunque ha subito un disagio o un danno durante le vacanze deve esercitare immediatamente i propri diritti. I tempi, infatti, sono molto stretti:

Pacchetto turistico. Se si sono riscontrate inadempienze, i consumatori possono richiedere, ai sensi del D.lgs. 111/1995, il risarcimento dei danni subiti inviando all?organizzatore del viaggio o al venditore una raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal rientro. Per quanto riguarda le inadempienze, si rammenta che se una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non è stata effettuata, il rappresentante locale o l?accompagnatore avevano l?obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio, che non comportassero oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure dovevano rimborsare quest?ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non era possibile nessuna soluzione alternativa o il turista non l?ha accettata per un giustificato motivo, l?organizzatore gli deve mettere a disposizione un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e deve restituirgli la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Pertanto, se alcune di queste cose non si sono verificate, il turista ha diritto di presentare un reclamo e di ottenere un rimborso.

Ritardata partenza o cancellazione del volo. In caso di cancellazione del volo il passeggero, oltre a richiedere la risoluzione del contratto e quindi ottenere il rimborso per la parte non usata del biglietto, può ancora avanzare ulteriori azioni risarcitorie, in caso di imputabilità della cancellazione al vettore. Il passeggero, poi, ha diritto a: una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione; pasti e consumazioni in congrua relazione all?attesa del volo; adeguata sistemazione in albergo. Se non ha avuto tutto questo, può chiedere ulteriori danni.

Overbooking. In caso di negato imbarco per overbooking, si ha diritto ad una compensazione immediata pari a 150 euro per i voli fino a 3.500 km e 300 euro per i voli oltre i 3.500 km. La cifra viene dimezzata solo se la compagnia aerea ha offerto un volo alternativo che ha permesso al passeggero di arrivare a destinazione non oltre due ore dopo l?orario d?arrivo previsto, nel caso di voli fino a 3.500 km, e non oltre 4 ore per i voli superiori ai 3.500 km. La compensazione deve essere pagata in contanti, salvo la preferenza del passeggero per i buoni viaggio.

Bagaglio. Il risarcimento per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato nei voli nazionali è di 222,08 euro per ciascun bagaglio, oppure 17,04 euro per chilogrammo, salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore; per i trasporti internazionali è di 24 euro per chilogrammo. Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 107,09 euro per passeggero nei voli nazionali e 461 euro per quelli internazionali. La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere scritta ed effettuata su appositi moduli (PIR ? Property Irregularity Reports), disponibili presso l?assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale. Il reclamo deve essere presentato alla compagnia, a pena di decadenza, per i voli nazionali, entro 3 giorni dalla contestazione per i casi di danneggiamento ed entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo. Per il traffico internazionale entro 7 giorni dalla contestazione per i casi di danneggiamento ed entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo. I danni occulti devono essere denunciati alla compagnia entro 3 giorni dalla riconsegna per il traffico nazionale ed entro 7 per quello internazionale. Ricordiamo infine di conservare tutta la documentazione del torto subito; in tal senso possono essere molto utili le fotografie ed i filmini fatti (ad esempio in caso di alberghi e villaggi turistici inadeguati). Per qualunque dubbio ci si può rivolgere alla sede locale del Codacons (Passaggio Peterlongo2, Trento), oppure Federconsumatori (Via Muredei 8, Trento ).



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