Garanzia più lunga per i beni di consumo
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fonte:
- La Città
Occhio ai negozianti “distratti“: un decreto tutela gli acquirenti dai guasti
Aumentano le tutele per i consumatori: così stabilisce il Decreto legislativo n.24 del 2002 di recepimento della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, grazie al quale la garanzia per i beni di consumo passa da dodici mesi a due anni e se il prodotto acquistato non funziona non ci saranno più otto giorni entro i quali far valere i propri diritti nei confronti del venditore, ma due mesi di tempo. Così, nel caso di vizi del prodotto acquistato, il consumatore potrà chiedere, oltre alla risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo come prevedeva la precedente normativa, anche la riparazione o la sostituzione. Tale normativa si applica esclusivamente ai contratti di compravendita di beni di consumo stipulati da un`azienda (venditore) con un consumatore (acquirente). Si viene, dunque, a incidere fortemente sulla stessa struttura della compravendita con l`introduzione del principio di “conformità al contratto“, grazie al quale viene trasformato il concetto di difetto. Non abbiamo più un riferimento al vizio del prodotto, ma alla mancanza di conformità dello stesso rispetto a quanto promesso dal venditore, all`uso abituale e alle qualità di un bene dello stesso tipo, tenuto conto delle dichiarazioni nelle pubblicità o sull`etichettatura. Con la nuova normativa, insomma, dovrà esserci assoluta corrispondenza tra comunicazioni all`acquirente e prodotto consegnato. Peccato che, a quanto pare, la maggior parte dei negozianti “ignorano“ l`esistenza della garanzia legale, avvalendosi dell`eventuale garanzia convenzionale del produttore che generalmente è di soli dodici mesi. Numerosissime le segnalazioni giunte al Codacons da parte di consumatori che ci chiedono di intervenire a loro tutela. E recentemente questa tendenza si è particolarmente concentrata sui guasti che riguardano quello che è ormai uno dei più comuni beni di consumo: il telefono cellulare. In uno scenario in cui, secondo dati Istat, le famiglie che possiedono almeno un telefono cellulare sono sedici milioni, si può comprendere quale sia il disagio per chi ne rimane senza a causa di un suo vizio. A sua tutela è appunto intervenuto il citato Decreto legislativo n.24/2002, ma la prassi dominante rivela che non sono pochi gli ostacoli che incontra il consumatore nel far valere i diritti. Il negoziante corretto e informato, nel momento in cui l`acquirente reclama il difetto nei termini previsti, dovrebbe provvedere, a sue spese, al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Ma la prassi dimostra che per molti commercianti la garanzia legale è “sconosciuta“ rimandando il consumatore al centro di assistenza, per avvalersi della garanzia convenzionale, anche nei casi in cui questa garanzia aggiuntiva non è prevista. Di fronte a tale comportamento bisogna sapere che spetta al venditore riconoscere la garanzia legale, in mancanza, l`acquirente deve insistere ricordandogli la legge sulle garanzie e far così valere i propri diritti. Naturalmente quello del cellulare è solo un esempio, ma una cosa è certa: molti commercianti ancora fingono di non sapere e accusano le case produttrici, costringendo i consumatori a giri viziosi e inutili perdite di tempo per cose che la legge consente di risolvere in pochi minuti. Dott.ssa Paola de Majo
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