Spett.le Codacons
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fonte:
- Il Resto del Carlino
Sono proprietario di un terreno sul quale sorge la villa nella quale abito. Da circa un anno nel terreno adiacente il mio è entrato in funzione un complesso industriale dal quale si sprigionano continue esalazioni di fumi, gas e rumori, provocando danni all`immobile ed alla salute. Vorrei sapere come posso tutelarmi e cosa posso fare se il mio terreno venisse valutato di meno in caso di vendita, per la vicinanza di detta industria.
Il problema delle immissioni rientra nell`ambito della disciplina prevista dall`art. 844 c.c. il quale stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, contemperando le esigenze della produzione con la ragione della proprietà. Sarà quindi l`autorità giudiziaria a stabilire la normale tollerabilità o meno delle immissioni e, ove tale limite sia superato si può proporre, anche cumulativamente con l`azione ex art. 844 c.c., l`azione generale di risarcimento danni di cui all`art. 2043 c.c., trattandosi di attività illegittima che arreca danni a terzi (Cass. Civ. 7/8/2002, n. 11915). Inoltre, in caso di immissioni che superano la normale tollerabilità, si può esercitare la tutela petitoria o possessoria, ottenendo l`inibizione delle propagazioni illecite. Per quando concerne il problema della diminuzione di valore dell`immobile dovuto alla vicinanza del complesso industriale ed alle immissioni che da questo derivano, una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7545 del 2000) prevede che la domanda per indennizzo per diminuito valore, che si fonda sull`art. 844 c.c. sopra citato, è diversa da quella di risarcimento dei danni derivanti dalle immissioni, in quanto ha natura reale ed è diretta all`ottenimento di un indennizzo da attività lecita, destinato a compensare il pregiudizio subito dal proprietario di un fondo per le immissioni derivanti dal fondo vicino. Le ricordo, comunque che il danno alla salute, che lei dice di aver subito, deve essere oggetto di specifica prova (Cass. 88/3367), anche se la dottrina e giurisprudenza più recenti sono orientate a ritenere che talune immissioni causino di per sé una lesione all`equilibrio ed al benessere psicofisico che costituiscono delle componenti del diritto alla salute, sancito dall`art. 32 della Costituzione.
Cosa c`è da conoscere
nei casi di `insidia stradale`
Spettabile Codacons, ho sentito parlare di responsabilità della Pubblica Ammi nistrazione per il danno da `insidia stradale` e vorrei saperne di più.
La giurisprudenza elaborò la nozione di `insidia`, per alleviare la posizione del privato danneggiato, sul quale gra vava il difficile onere di provare che la Pubblica Amministrazione era colposamente venuta meno ai propri obblighi di manutenzione. Presupposto `dell`insidia stradale` è l`imprevedibilità e per questo motivo, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto per lungo tempo che la vittima `dell`insidia stradale` non fosse mai in colpa, in quanto o il trabocchetto è avvistabile, ed allora non sussiste `insidia` e quindi responsabilità della Pubblica Amministrazione, o non è avvi stabile, ed allora l`imprevedibilità dell` evento esclude in re ipsa la colpa della vittima. Ragionando in questi termini, si escludeva che la responsabilità della Pubblica Amministrazione per `insidia stradale` potesse concorrere con la colpa della vittima nel determinare l`evento dannoso. Negli ultimi anni, per contro, l`unico orientamento che sembra prevalere è quello secondo cui la colpa della vittima di una `insidia stradale`, può concorrere, ex art. 1227 c.c., con la respon sabilità della Pubblica Amministrazione. In particolare la Cassazione con la sentenza n. 17152 del 27 settembre-3 dicembre, ritiene che «la sussistenza del la responsabilità della Pubblica Ammini strazione per i danni da insidia o trabocchetto stradale (cioè per aver colposamente creato una situazione oggettiva mente pericolosa e soggettivamente im prevedibile) non è incompatibile con la possibilità che una concorrente condotta colposa della vittima contribuisca alla produzione del danno. Ne consegue che l`accertamento dell`imprevedibilità del pericolo non esclude a priori l`affermazione della corresponsabilità del danneggiato, ex art. 1227, comma primo, c.c.». Così se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l`entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nei casi di danni da insidia stradale il Giudice dovrà quindi accertare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta della vittima e l`evento dannoso, e conseguentemente `soppesare` la colpa della vittima.
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