Spett.le Codacons
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fonte:
- Il Resto del Carlino
Mi è stata notificata una multa per una infrazione al Codice della Strada. Poiché non ero in casa, appena ho visto l`avviso di deposito sono andato alla posta e ho regolarmente versato l`importo richiestomi a mezzo di bollettino postale. Dopo qualche mese il Comune mi ha inviato una lettera
con la quale sosteneva che avrei dovuto versare, contestualmente all`importo della multa, altri dieci euro per rimborso di un`ulteriore raccomandata (che mi avvisava della giacenza della prima raccomandata) e che pertanto l`importo versato risultava insufficiente a pagare la multa, la quale decorsi i termini, era intanto raddoppiata. Cosa devo fare?
Alcuni Comuni notificano i verbali di accertamento al C.d.S. impiegando un modulo prestampato dove è specificato l`importo della sanzione in misura ridotta, valido ove venga saldato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, e l`importo per il rimborso delle spesa di notifica con accluso un bollettino di c/c postale dove è riportata la somma dei due importi. Nel verbale, in un riquadro a parte, intitolato “modalità di pagamento“ risulta la seguente dicitura: “nel caso di notifica per compiuta giacenza, ossia quando il presente verbale
viene ritirato presso l`ufficio postale, deve essere pagata, entro 60 giorni dalla notificazione, la somma di euro 5,16 (lire 10.000) per ulteriori spese di notifica da sommare all`importo
riportato sul verbale stesso“. Tutte le volte che il postino, al momento di notificare la sanzione non ha trovato il destinatario in casa, viene inviata una seconda raccomanda ta per avvertire che la prima è giacente presso l`ufficio postale; quando il malcapitato utente ritira la prima presso l`ufficio postale non sa che deve pagare il rimborso anche della seconda raccomandata e utilizza semplicemente il bollettino contenuto nel primo piego raccomandato. Alcuni comuni sostengono che il pagamento così effettuato deve ritenersi insufficiente non solo ad estinguere la sanzione (per questo la raddoppiano) ma anche a rimborsare le spese di notifica, non essendo compreso nell`importo riportato sul bollettino l`importo per il rimborso della seconda raccomandata. E ciò ai sensi dell`art. 389 C.d.S. che recita “1. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell`estinzione dell`obbligazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell`obbligazione consegente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza fra quella dovuta ? e l`acconto fornito“. La procedura relativa all`invio della seconda raccomandata il giorno successivo a quello in cui il postino ha verificato la irreperibilità del destinatario, si è instaurata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 346/98 che ha dichiarato incostituzionale l`art. 8 comma 2 e 3 L. 890/82, per violazione del principio di difesa, laddove tali norme prevedevano la restituzione al mittente del piego (senza ulteriore avviso) trascorso il termine di compiuta giacenza di 10 gg. In mancanza di un intervento legislativo o regolamentare che coprisse il vuoto normativo conseguente la dichiarazione di incostituzionalità delle predette norme, le Poste Italiane Spa hanno definito, con la nota citata, una procedura interna – che non può certo essere equiparata a una normativa secondaria, considerato il carattere unilaterale della medesima – che stabilisce l`inoltro automatico di una seconda raccomandata al destinatario non reperito presso la sua abitazione al momento della notifica, al fine di informarlo del tentativo di notifica esperito dall`ufficiale postale, e del fatto che lo stesso ha lasciato nella casella postale o ha affisso alla porta del destinatario l`avviso di costituita giacenza dell`atto notificato presso l`ufficio postale più vicino. Tuttavia le Poste Italiane non hanno previsto che allo stesso sportello al destinatario che si presenta, insieme all`atto da notificare, venga dato avviso dell`avvenuto inoltro della seconda raccomandata. Le Poste Italiane Spa prevedono infine che, decorsi dieci giorni dalla costituita giacenza del piego presso l`ufficio postale, senza che questo venga ritirato dal destinatario, venga data comunicazione della avvenuta notifica per compiuta giacenza all`Amministrazione mittente, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell`art. 8 della Legge 890/82, non interessato dalla decisione del
la Suprema Corte. Con la procedura instaurata la Poste Italiane non ha certo assicurato la completa informazione al cittadino che, in buona fede, quando ritira l`atto in notifica presso lo sportello indicatogli non viene avvisato del fatto che gli è stata indirizzata una seconda raccomandata che gli sarà addebitata con l`eventuale raddoppio della sanzione, laddove l`Amministrazione mittente non si ritenesse soddisfatta del versamento, forzatamente non comprensivo dell`importo relativo a tale seconda raccomandata. La norma interna delle Poste Italiane Spa – non può essere ritenuta tale da dover essere conosciuta da tutti i cittadini e comportare la costituzione di debito da parte di coloro ai quali capiti di non essere presenti nel proprio domicilio al momento della consegna di una raccomandata con accertamento di infrazione al C.d.S. Pertanto la spesa relativa alla seconda raccomandata non può essere considerata tecnicamente una spesa di notifica stabilita da norma legislativa o regolamentare e non può essere ricompresa tra le spese dovute ai sensi dell`art. 389 C.d.S. Per tale motivo non è dovuto l`importo relativo alla sanzione raddoppiata ed il versamento effettuato va imputato a estinzione delle spese di prima notifica e della sanzione. Il CODACONS ha già difeso con successo i cittadini vittime di questo sopruso curandone con successo i ricorsi amministrativi al Prefetto.
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