4 Marzo 2003

Una garanzia sull`origine

Una garanzia sull`origine



L`annuncio della proposta di legge di iniziativa popolare avanzata da Coldiretti sull` ?Indicazione obbligatoria nell`etichettatura dell`origine dei prodotti alimentari? è stato pubblicato sul numero della Gazzetta ufficiale dello scorso 1 marzo, uscito proprio ieri. La proposta di legge ha già avuto l`adesione formale di divese associazioni di consumatori: Adusbef, Adoc, Codacons, Associazione consumatori utenti Acu, Federconsumatori, Unione nazionale consumatori e Adiconsum. Ecco il testo del progetto di legge:
l. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l`etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all`articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, l`indicazione dei luogo di origine o di provenienza. 2. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione. 3. Con decreto del ministro delle attività produttive e del ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la indicazione dei luogo di origine o di provenienza. 4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.

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