Spett.le Codacons
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fonte:
- Il Resto del Carlino
Spett.le Codacons, vent`anni fa mio padre, a transazione di una lite, stipulò una scrittura privata in cui si obbligava a corrispondere una rendita mensile alla sorella per contribuire al suo mantenimento. Lo scorso anno mio padre è deceduto; io ho fino ad oggi continuato a pagare, ma vorrei sapere se sono giuridicamene vincolata a continuare tale prestazione?
Cara lettrice, la fattispecie in esame riguarda una prestazione avente ad oggetto `un dare fungibile`, ovvero la corresponsione di una somma di danaro, dunque si tratta di una rendita alimentare la cui disciplina è contenuta negli artt. 433 e ss. c.c. Per quanto riguarda la trasmissi bilità agli eredi l`art. 448 c.c. recita che `l`obbligo degli alimenti cessa con la morte dell`obbligato`. A tale riguardo, inoltre, l`autorevole giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, avendo l`obbligazione alimentare carattere prettamente individuale, viene meno con la morte dell`obbligato. Pertanto, le transazioni compiute in vita fra alimentato e alimentando obbligano esclusivamente le parti contraenti, non avendo alcuna efficacia giuridica nei confronti degli eredi. Nel caso di specie dunque, pur non essendo possibile recuperare le somme già versate a titolo di rendita, trattandosi di obbligazione naturale ai sensi dell`art. 2034 c.c., certamente è legittimo sospendere le prestazioni pecuniarie a favore dell`alimentato, non essendovi alcun obbligo giuridico in essere dopo il decesso.
Casa vicina all`autostrada
Abito in un piccolo paese e la mia abitazione, come altre, sorge a pochi metri di distanza dal passaggio di un`autostrada. Viviamo in una situazione a dir poco esasperante, in quanto la rumorosità dovuta al continuo passaggio di macchine disturba la nostra normale tranquillità di vita. Essendo convinto, come gli altri abitanti della zona, che il problema investa direttamente la tutela della salute di tutti noi cittadini, mi domando se c`è una qualche amministrazione pubblica alla quale rivolgersi al fine di poter risolvere il problema.
Sicuramente l`autorità amministrativa a lei più vicina e alla quale rivolgersi direttamente è il sindaco della sua città. Infatti, la legge n. 447/95 (`Legge quadro sull`inquinamento acustico`) attribuisce ai Comuni tutta una serie di competenze, in linea con quanto stabilito sia dalle leggi statali e regionali che dai rispettivi statuti. Senza nessuna pretesa di esaustività, in questa sede ci si può limitare ad indicare le seguenti: a) la classificazione del territorio comunale ai fini di cui alla legge medesima; b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della precedente lett. a); c) l`adozione dei piani di risanamento acustico; d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell`inquinamento acustico all`atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; e) l`adozione di regolamenti per l`attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell`inquinamento acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della strada. Oltre ai poteri di controllo e programmazione elencati, il Comune, in persona del sindaco, ai sensi dell`art. 9 della legge menzionata può, qualora ciò sia richiesto da particolari ed eccezionali esigenze di tutela della salute pubblica e dell`ambiente, emanare provvedimenti motivati con i quali «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l`inibitoria parziale o totale di determinate attività». Recentemente, infatti, il Tar del Lazio ha considerato legittima un`ordinanza sindacale emessa, proprio sulla base della norma da ultimo menzionata, che imponeva ad un`impresa di gestione di un`autostrada di «attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall`inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversata dall`autostrada». E` chiaro che l`adozione di un simile provvedimento, dovendo esso essere motivato, deve essere preceduto dall`accertamento che la rumorosità denunciata superi i limiti individuati dalle leggi e dai regolamenti. E` pertanto opportuno, se non è stato già fatto, sollecitare gli organi deputati ad effettuare le opportune verifiche acustiche, quali Ausl o Arpa. In ogni caso il potere di emanare le ordinanze anzidette spetta, nell`ambito delle rispettive competenze, oltre che al sindaco, anche al presidente della Provincia, della Regione, al prefetto, al ministro dell`Ambiente e al presidente del Consiglio dei ministri.
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