8 Gennaio 2003

Spett.le Codacons

Spett.le Codacons ho sottoscritto con Fastweb un contratto di abbonamento che prevedeva l`allacciamento della mia utenza telefonica alla rete in fibra ottica ed il conseguente utilizzo della stessa attraverso il suddetto gestore, con l`applicazione della tariffa di cui alla voce “tutto a consumo“, richiesta con la sottoscrizione del contratto. Dopo circa un mese la linea telefonica veniva disattiva ta senza alcuna comunicazione da parte di Telecom, operatore assegnatario della numerazione telefonica nonché precedente gestore dell`utenza, né da parte di Fastweb. Dopo circa dieci giorni di mancato utilizzo della linea e numerose richieste di chiarimenti ad entrambi i gestori, venivo informato del fatto che Telecom aveva interrotto la prestazione del servizio dietro espressa verbale richiesta di Fastweb e che quest`ultimo stava provvedendo a riattivare la linea telefonica in DSL anziché in fibra ottica, in quanto la seconda non era tecnicamente disponibile. Vorrei sapere se posso ottenere un risarcimento.


Caro lettore, il contratto di fornitura di servizi di cui trattasi fa nascere in capo all` utente l`obbligazione di pagamento del canone di abbonamento ed in capo al gestore quella di fornire il servizio richiesto. Nel contratto, nonché nel le condizioni generali, non sussistono clausole che prevedano la facoltà in capo al gestore di fornire un servizio differente da quello richiesto, e quindi nemmeno nel caso in cui insorgano difficoltà di ordine tecnico; vi è invece una clausola specifica che autorizza il gestore, dietro espresso mandato dell`utente, a comunicare il recesso dello stesso dal rapporto contrattuale con l`operatore assegnatario della numerazione. Qualora non venga sottoscritto espresso mandato – vi è modu listica a ciò predisposta ma che non sempre viene utilizzata e firmata dall`utente – la Fastweb non ha la facoltà di far interrompere la prestazione del precedente gestore, né quest`ultimo può farlo senza richiesta scritta del titolare dell`utenza telefonica. Fastweb risulta quindi inadempiente, in quanto non ha fornito il servizio contrattualmente dovuto, e responsabile, unitamente a Telecom, per i possibili danni subiti dall`utente a seguito della disattivazione della linea telefonica. L`utente portà quindi contestare a Fastweb l`avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento e richiedere alla stessa ed a Telecom il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Spett.le Codacons, mi sono recata con mio marito a comprare dei rivestimenti nuovi per i miei divani, presso il negozio di un rivenditore di una nota marca. Quando abbiamo provato ad applicarli ci siamo accorti che le misure che ci aveva indicato il negoziante, coincidenti con quelle dei nostri divani, non sono quelle reali. Così non siamo riusciti in nessun modo a rivestire i divani. Il rivenditore ci ha detto che non è colpa sua ma del produttore, e che al massimo può riconoscerci un buono di acquisto pari al prezzo delle guaine, se le riportiamo. Come dobbiamo comportarci?


Cara lettrice, la tutela delle garanzie nella vendita di beni al consumatore è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 24/2002, che ha introdotto gli artt. da 1519 bis a 1519nonies del codice civile, in attuazione della direttiva europea 99/44CE. In particolare, riguardo al caso che Lei ha esposto, ci sono alcuni elementi da evidenziare. Anzitutto, la disciplina ha lo scopo di tutelare il consumatore da qualsiasi anomalia e difformità del bene acquistato rispetto al contratto concluso, anche verbalmente. Ciò indipendentemente dalle eventuali responsabilità del produttore, verso cui il venditore potrà rivalersi, ma in separata sede. In particolare, i beni venduti devono essere conformi alla descrizione che ne è stata fatta da parte del venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha eventualmente presentato sotto forma di campione o modello al consumatore. Nel Suo caso, se il venditore ha presentato il prodotto fornendo determinate misure, sia personalmente sia in base a un depliant fornito dal produttore, e il bene non corrisponde alle caratteristiche dichiarate, si può invocare la garanzia prevista dall`art. 1519 ter del codice civile. Secondo l`art. 1519quater, Lei ha quindi diritto, alternativamente, al ripristino della conformità del bene, mediante la riparazione – se possibile -, o alla sostituzione con un bene di identiche caratteristiche, e in ambedue i casi senza spese aggiuntive. Se uno di questi due rimedi risulta eccessivamente oneroso per il venditore, ma non mi pare il Suo caso, o impossibile – non avendo egli ad esempio un bene della medesima qualità a disposizione – Lei può scegliere tra il richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, riconsegnando il bene e pretendendo la restituzione di quanto versato al venditore. La risoluzione non può essere chiesta solo qualora vi fosse un difetto di conformità di lieve entità. Il riconoscimento di un “buono d`acquisto“, come da Lei esposto, è una forma di risarcimento parziale, per quanto invalsa nell`uso, che richiede il consenso discrezionale del consumatore, e non può essere imposta unilateralmente dal venditore. I vizi del bene (cioè la difformità o mancanza della qualità promessa), devono essere denunciati, preferibilmente mediante raccomandata a.r., entro due mesi dalla scoperta del difetto, ai sensi dell`art. 1519sexies e comunque non oltre due anni dalla consegna del bene. L`azione giudiziaria si prescrive invece in ventisei mesi dalla consegna del bene.

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