26 Novembre 2002

Il ribaltone dell`Antitrust: Tucker ingannevole

RIMINI – Ribaltone dell`Antitrust nel caso Tucker. Con una nuova sentenza il Garante per la pubblicità ingannevole ha infatti sconfessato la sua prima decisione con la quale aveva affermato di non doversi procedere nei confronti della ditta riccionese produttrice dell`ormai famigerato tubo. Era il 6 giugno scorso e l`Antitrust, rispondendo a una richiesta di intervento pervenuta da un concorrente, aveva stabilito che non era possibile stabilire l`ingannevolezza o meno del messaggio pubblicitario in quanto non esistevano prove del funzionamento del dispositivo ma nemmeno del suo non funzionamento. Una decisione dichiarata “pilatesca“ anche dal tribunale del riesame di Bologna e che aveva garantito all`Antitrust il Premio Bontà del settimanale “Il Mondo“. Ma il 7 novembre scorso, rispondendo questa volta a una richiesta identica presentata dalla Federconsumatori Parma, dall`Adusbef e dal Codacons e dal concorrente Ecoflam, il Garante ha deciso di cambiare completamente atteggiamento. Dopo aver preso in considerazione le prove fornite dalla stessa Tucker, la perizia fornita dalla Ecoflam, quella di un esperto in termotecnica nominato dallo stesso Garante, la relazione di un esperto scelto dalla Tucker e il parere dell`Autorità per le Comunicazioni, l`Antitrust ha dunque deciso che il messaggio pubblicitario della Tucker era ingannevole e, dunque, la società doveva interrompere immediatamente questo genere di messaggi. Documentazione insufficiente, è stata la sentenza, non solo sul funzionamento del tubo, ma anche sui prospettati guadagni per chi fosse diventato venditore del tubo.

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