Ditelo al Codacons
-
fonte:
- Libertà
Qualche giorno fa è stata notificata a mio figlio di diciassette anni un verbale di una multa nella quale gli viene contestato il fatto che il suo scooter era privo di copertura assicurativa. Una copia di questo verbale, però, è stato notificato anche a noi genitori. Immagino che ciò sia dovuto al fatto che mio figlio è minorenne. Ma a questo punto mi chiedo se proprio in ragione della minore età di mio figlio non sia possibile impugnare la multa. Sapete fornirmi una risposta?
Le violazioni al codice della strada contestate ai ciclomotoristi minorenni anche se il relativo verbale di contestazione sia stato tempestivamente notificato ai genitori devono essere annullate in quanto adottata in violazione degli artt. 2 e 14 della L. n.681/89. Questo è quanto ha stabilito in una recente pronuncia la Corte di Cassazione. Quest`ultima ha, infatti, rigettato le censure mosse sul punto dal Prefetto che ricorrendo contro la decisone del giudice di primo grado aveva dedotto la legittimità del verbale di contestazione eseguita al minore atteso che il medesimo era il materiale trasgressore della norma codicistica nonché il proprietario del ciclomotore e, comunque, atteso, altresì, che in ogni caso il verbale di contestazione era stato notificato anche ad uno dei genitori del ragazzo. La Suprema corte ha avuto modo di precisare, invece, che il verbale di contestazione per essere legittimo deve essere intestato e notificato ai soggetti tenuti alla sorveglianza del minore e, cioè, ai genitori. In sostanza la Suprema Corte, argomentando dall`art. 2 della L. n. 689/81 che sancisce l`inapplicabilità di sanzioni amministrative (incluse, quindi, quelle derivanti da violazioni al codice stradale) ai minori di anni diciotto, ha ritenuto che il “trasgressore“ cui fa riferimento il successivo art. 14 della medesima legge non può essere assimilato al minore bensì deve essere identificato con il “soggetto tenuto alla sua sorveglianza“ e, quindi, in ipotesi, con il genitore, salvo che questi “non provi di non aver potuto impedire il fatto“. La contestazione della violazione, cioè, deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale emesso a loro nome, non potendosi considerare idoneo atto di contestazione la semplice notificazione ai genitori di una copia del verbale di contestazione emesso nei confronti del minore. Per rivolgere domande al Codacons dall`Emilia Romagna si può telefonare al numero verde 800-050800, e da altri luoghi allo 051 -555010. Si possono anche inviare quesiti via E-mail a : [email protected]
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- VARIE
