23 Ottobre 2002

Spett.le Codacons

Spett.le Codacons,

Ho acquistato alcuni anni orsono alcune obbligazioni di una banca svizzera con scadenza quinquennale presso la filiale di un istituto di credito, e per importi piuttosto rilevanti, e quest` anno, in corrispondenza del termine, la banca mi ha comunicato che l`emittente ha fatto sapere che i titoli dovevano essere considerati “di valore zero“ (e perciò non sarebbe stato rimborsato né il capitale né gli interessi) in quanto il titolo era collegato “al non verificarsi di eventi quali la moratoria su obbligazioni dell`Argentina“. E` possibile che vi sia una responsabilità di chi mi ha venduto i titoli, visto che non sono stato minimamente informato delle condizioni che poi hanno portato al rifiuto di rimborso, ma ho sottoscritto solo un ordine di acquisto, su generici consigli dei dipendenti della banca, e precedentemente un generico contratto di deposito titoli?

Cara Lettrice,
l`investimento in valori mobiliari (titoli) effettuato tramite intermediari autorizzati (banche, società di intermediazione mobiliare, e i loro promotori finanziari ecc.) è regolato dal testo unico dell` intermediazione finanziaria (decreto legislativo N. 58/98 T.U.I.F.) e regolamenti di attuazione. La normativa prescrive non solo che i relativi contratti vadano redatti per iscritto, con consegna di copia al cliente (art. 23), ma anche che gli intermediari debbano “operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati“ e devono adottare “misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati“. E` anche previsto che l`intermediario raccolga preventivamente un “profilo“ dell` investitore, delle sue finalità e della sua propensione al rischio, oltrechè la sottoscrizione di appositi ed adeguati prospetti informativi: ciò al fine anche di avvertire il cliente stesso in caso vengano richieste o prospettate le cosiddette “operazioni non adeguate“ al profilo, alle esigenze, ed ai fini dell`investitore stesso, con obbligo di non dar corso alle operazioni stesse se non previa specifica conferma scritta, e dopo le avvertenze del caso. Se tali precauzioni o avvertenze non sono state fornite, si configura senz`altro una responsabilità dell`intermediario che ha venduto il titolo per i danni cagionati all`investitore, per non aver usato la “specifica diligenza richiesta“ nella conclusione dell`operazione, con inversione dell`onere della prova sotto il profilo processuale, qualora si giunga ad una causa civile; la banca è poi comunque responsabile per il fatto illecito (anche omissivo) dei dipendenti ex art. 2049 del codice civile avvenuto “nell`esercizio delle incombenze cui sono adibiti“; inoltre la normativa generale a tutela del consumatore prescrive l`inefficacia delle clausole contrattuali (quali potrebbe essere la condizione “di non rimborso del titolo“) che sia stato impossibile conoscere prima della conclusione del contratto (articolo 1469-quinquies n. 3 c. C.). Infine è importante aggiungere che, in ogni caso, la L.n. 281/98 (recante la disciplina dei diritti dei consumatori degli utenti), all`art. 1 elenca i diritti fondamentali, e per questo essenziali, dei consumatori. Tra questi vengono menzionati quello ad una adeguata informazione e corretta pubblicità (art.1, comma 2, lett. C)) e quello alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali (art.1, comma 2, lett. D)). Tali previsoni normative, pertanto, non fanno altro che rafforzare le tutele esperibili da parte del consumatore.

***
Sono un venditore dell`ormai famigerato tubo prodotto e commercializzato dalla Tucker. Per far parte della rete di vendita ho dovuto stipulare un contratto di franchising, versando alla casa madre diversi milioni. Seguendo la trasmissione satirica “Striscia la notizia“ ho saputo che il Codacons insieme ad altre associa zioni di consumatori offrono assistenza legale per chi come me, venditore Tucker o per chi ha acquistato il prodotto, è rimasto vittima di questa vicenda. Cosa posso fare?


Caro Lettore,
anche l`associazione dei consumatori Codacons è scesa in campo a tutela delle persone che hanno avuto rapporto con la Tucker, o come venditori in franchising o come acquirenti del prodotto. La Tucker, il cui titolare Mirco Eusebi è stato arrestato con l`accusa di truffa e violenza privata, non era nuova alle associazioni dei consumatori, che nei mesi scorsi presentarono un dettagliato esposto per pubblicità ingannevole all`Antitrust, affinché l`autorità accertasse la veridicità delle informazioni fornite dalla Tucker. Ora, dopo l`arresto di otto dirigenti, anche il Codacons interviene per tutelare chi ritiene di aver subito danni o ha investito e perso denaro. In tutta Italia molti cittadini si sono rivolti al Codacons per ottenere giustizia. E pertanto in diversi centri dell`Emilia- Romagna sono sorti veri e propri comitati al fine di tutelare nel modo migliore. Il Codacons ha già annunciato che si costituirà parte civile nei processi a carico dei dirigenti della Tucker. Diverse iniziative sono allo studio per far ottenere anche in sede civile il risarcimento dei danni a tutti coloro che sono stati coinvolti nella triste vicenda. Per tutte le delucidazioni relative a que sta problematica ci si può rivolgere al numero verde 800.05.08.00.1.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this