14 Settembre 2002

Spett.le Codacons

Spett.le Codacons, ho settant`anni e da più di venti convivo con la mia compagna e suo figlio Marco di 25 anni nato da una sua precedente relazione. Io non ho mai avuto figli naturali e, in ogni caso, essendo da diversi anni, come detto, che convivo insieme a loro, è questa che considero come mia famiglia a tutti gli effetti. Considerato che non sono più giovane e siccome mi preoccupo di assicurare un futuro dignitoso a questa mia “famiglia“ gradirei sapere se esistono degli strumenti giuridici che consentano di trasferire un domani tutto quello che ho a Marco come se fosse mio figlio legittimo.


Gentilissimo lettore, il codice civile agli artt. 291 e ss. disciplina il cosiddetto istituto del l“`adozione di persone maggiori d`età“ che viene in rilievo nel caso di specie. Si è soliti pensare all`adozione unicamente come istituto avente scopo educativo e formativo ma il nostro ordinamento prevede diverse ipotesi di adozione che permettono di risolvere le più diverse necessità che si possono presentare nella vita quotidiana. Poiché l`adozione di persone maggiori d`età non ha finalità né educative né formative, ed è destinata ad assicurare una discendenza a chi non abbia discendenti legittimi o legittimati, esula dai suoi effetti ogni attribuzione di poteri personali all`adottante; per quanto riguarda l`aspetto successorio, che è quello che Le sta più a cuore, questo istituto consente di far sorgere diritti successori solo a favore dell`adottato, quindi di Marco, e non per l`adottante. È inoltre importante sottolineare che in questo caso l`adozione non crea alcun rapporto con i parenti dei due soggetti interessati al vincolo. Ex art 291 c.c. l`adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 35 anni e che superino di 18 anni l`età di coloro che intendono adottare. L`art. 297 c.c. stabilisce inoltre il necessario previo assenso dei genitori dell`adottando nonché del coniuge dell`adottante e dell`adottato, se coniugati e non legalmente separati. Pertanto qualora sussistano le condizioni sancite dal codice civile si potrà adire il Tribunale ordinario che, previa assunzione di informazioni che consentano di giudicare se “l`adozione conviene all`adottato“ deciderà con decreto in Camera di Consiglio. In base all`art 299 c.c l`adottando assumerà il cognome dell`adottante e lo anteporrà al proprio.

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