Spett.le Codacons, ho recentemente acquistato un immobile
-
fonte:
- Il Resto del Carlino
Spett.le Codacons, ho recentemente acquistato un immobile dove trasferirmi insieme alla mia famiglia ma al momento di entrarVi ho scoperto che il Comune si era rifiutato di rilasciare il certificato di abitabilità. Come posso fare? Posso riottenere i miei soldi tenuto conto che all`atto dell`acquisto il venditore non mi aveva parlato di questo problema, sostenendo che da lì a poco il Comune avrebbe riconosciuto l`abitabilità e che invece ora mi ritrovo proprietario di una casa senza poterci andare a vivere ?
Caro lettore nella vendita di immobile destinato ad abitazione il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale ad incidere sull`attitudine del bene stesso ad assolvere alla sua funzione economico – sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell`art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito della abitabilità o esonerato comunque il venditore dall`obbligo di ottenere la relativa licenza. Nel Suo caso pertanto è evidente che Lei potrà scegliere se richiedere la risoluzione del contratto di compravendita, trovandosi proprietario di un bene privo delle caratteristiche in base alle quali Lei si è deciso all`acquisto o piuttosto chiedere in via risarcitoria al venditore la differenza tra il valore dell`immobile privo di abitabilità da Lei acquistato e quello che lo stesso avrebbe avuto se il Comune avesse rilasciato la licenza di abitabilità, oltre eventuali ulteriori danni che Lei ha subito a causa della impossibilità di utilizzare l`immobile per il fine prestabilito.
*****
Vorrei sapere se, avendo stipulato una polizza assicurativa ramo vita e più assicurazioni contro gli infortuni che prevedono anche l`evento morte, non avendo a suo tempo provveduto ad avvertire ciascuno degli assicuratori della esistenza di altre polizze in capo ad altre società assicurative io rischi di non ottenere alcun indennizzo in caso di inabilità determinata da infortunio ed i beneficiari nel caso in cui un eventuale infortunio determini il mio decesso. Se è vero vorrei sapere come devo comportarmi ora per evitare tale rischio.
Il caso da Lei prospettato ha visto gli Organi Giudicanti investiti da dette situazioni assumere nel corso degli anni decisioni non sempre univo che, dividendosi sulla corretta applicazione da dare delle norme vigenti in materia assicurativa. Solo di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata facendo chiarezza sul punto. In particolare la Corte ha inteso distinguere l`ipotesi in cui il mancato avviso della esistenza di altra polizza riguardi o meno il rischio morte. Normalmente in questi casi trova applicazione l`art. 1910 c.c. il quale prevede che, se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più polizze presso diversi assicuratori, l`assicurato deve dare avviso dell`esistenza di tutte le polizze assicurative stipulate a ciascun assicuratore e che nel caso di omissione gli assicuratori non sono tenuti a pagare l`indennità. Questo al fine di evitare un possibile incentivo ad intenti speculativi nella stipula di assicurazioni ed ai fenomeni di autolesionismo. Ciò nonostante, stante la particolare natura della polizza infortuni che prevede il verificarsi dell`evento morte a seguito di evento particolare, quale è appunto l`infortunio, rispetto alle normali assicurazioni vita in cui si prescinde spesso dalla causa del decesso, la Corte ha ritenuto giusto distinguere il rischio di inabilità da quello morte, ritenendo pertanto che il contratto di assicurazione contro gli infortuni debba trovare una disciplina di tipo misto, in quanto una cosa è procurarsi volontariamente una lesione ed altra è darsi volontariamente la morte, rappresentando l`istinto di conservazione sufficiente ostacolo agli intenti fraudolenti che si intendono prevenire. E d`altra parte nel caso di assicurazioni plurime che includano anche l`infortunio mortale qualora il contraente giunga a porre fine volontariamente alla sua vita, ed il beneficiario richieda a tutti l`indennizzo, ciascun assicuratore troverà adeguata tutela nell`art. 1900 c.c. secondo il quale l`assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo dell`assicurato. Tutti gli assicuratori saranno invece tenuti al pagamento delle indennità nel caso in cui l`infortunio che ha cagionato la morte sia involontario, anche in assenza di avviso da parte dell`assicurato a ciascun assicuratore dell`esistenza delle altre polizze. La Corte di Cassazione ha pertanto chiarito che il principio stabilito nell`art.1910 c.c. sopra menzionato trova un limite ed è quindi inapplicabile nell`ipotesi di assicurazione contro gli infortuni mortali. La invito pertanto a provvedere in ogni caso ad informare le assicurazioni presso cui Lei ha stipulato le polizze dell`esistenza di altre polizze stipulate con altre società assicurative evitando così il rifiuto di pagamento nel caso in cui l`infortunio determini una inabilità permanente mentre nel caso di decesso il beneficiario delle singole polizze anche se unico avrà comunque diritto, anche in assenza dell`avviso di cui sopra, alle indennità previste dai singoli contratti assicurativi.
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- VARIE
