Spett.le Codacons
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fonte:
- Il Resto del Carlino
Spett.le Codacons, mia zia ha donato tre mesi prima della morte un terreno alla Chiesa parrocchiale del suo paese. L`atto è stato redatto dal notaio. Quando mia zia è defunta la Chiesa in questione ancora non aveva accettato questa donazione. Io sono l`unica erede. Posso chiedere la revoca di questa donazione?
Cara lettrice, un caso analogo a quello che ci presenta è stato recentemente risolto anche dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.15121/2001. Per la Corte di legittimità, in caso di donazione a persone giuridiche o ad enti ecclesiastici (come è il caso che ci riguarda), la dichiarazione del donante resta ferma per un anno e cade nel nulla se, entro tale termine, muore il donante senza che intervenga l`accettazione dell`ente donatario. Ques to si verifica perché, secondo la Corte, la donazione è intesa come un contratto che si perfeziona grazie all` incontro delle volontà delle parti e, ovviamente, un`autorizzazione o un`accettazione successiva alla morte del donante non può più incontrarsi con la dichiarazione di quest`ultima. La necessità di autorizzazione ad accettare eredità e donazioni a favore di persone giuridiche o enti religiosi da parte dei medesimi è sancita da una legge del 1929 (la n. 848 del 27.5.1929). Con la sentenza predetta, la Corte ha mutato il proprio pensiero precedente, espresso nella sentenza 16.11.1992 n. 12280, con la quale attribuiva efficacia “ex tunc“ all`accettazione anche nel caso in cui questa venisse rilasciata dopo la morte del donante e ciò in quanto l`autorizzazione era concepita come un provvedimento amministrativo che non condizionava l`esistenza e la validità dell`accettazione.
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Mio nonno, a causa di un sinistro avvenuto qualche tempo fa è deceduto prima di poter essere risarcito del danno subito. Volevo sapere se la moglie, unica erede, può agire nei confronti dell`assicurazione del danneggiante per richiedere il risarcimento del danno subito dal marito.
Se la morte di un soggetto è causata in modo immediato dal fatto illecito altrui, non fa acquistare al defunto, e quindi non fa trasmettere agli ere di, il diritto al risarcimento del danno biologico. Quando, invece, tra il fatto che ha cagionato il sinistro e la morte, sussiste uno “spatium vivendi“, indipendentemente dalla durata dello stesso, deve riconoscersi la trasmissibilità del danno biologico agli eredi. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la recente sentenza del marzo 2002 n. 3728 stabilendo appunto che “ Non può escludersi la configurabilità di un danno biologico per la perdita del bene salute, nel caso in cui dalle lesioni sia derivata la morte della vittima, se questa è rimasta in vita, in condizioni di menomata integrità psicofisica, per un apprezzabile periodo di tempo, successivo alle lesioni, con conseguente appartenenza in tal caso, al suo patrimonio del diritto di credito al risarcimento del suddetto danno, dal momento della lesione a quello precedente la morte, trasmissibile agli eredi, che potranno agire in giudizio iure hereditatis nei confronti dell`autore dell`illecito“. I parenti e i congiunti della persona deceduta, sono comun que legittimati ad agire iure proprio per ottenere il ristoro del danno biologico personale subito a causa dell` evento mortale, quando tale evento abbia determinato una lesione dell`integrità psicofisica degli stessi. Nel suo caso, quindi, sua nonna, in qualità di erede della vittima del sinistro cagionato dal fatto illecito altrui, potrà agire per richiedere il risarcimento del danno, potendo altresì agire in proprio qualora da tale evento la stessa avesse subito un danno biologico personale.
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