13 Aprile 2002

Spett.le Codacons



Spett.le Codacons, i termini «avviso bonario» e «cartella pazza» sono ormai diventati parte comune del linguaggio corrente dei mass media. Qual è il loro corretto significato e quali sono gli adempimenti da seguire in caso di loro ricezione ?


Caro lettore, Le richieste di pagamento che i contribuenti ricevono in seguito alla liquidazione delle dichiarazioni fiscali vengono distinte in avvisi bonari e comunicazioni. Gli avvisi bonari sono strumenti attraverso i quali l`Amministrazione Finanziaria procede ad informare il contribuente circa eventuali errori risultanti a seguito dei controlli formali. Quest`ultimi, normalmente, si riferiscono alla li quidazione delle dichiarazioni fiscali presentate antecedentemente il 1.01.99, per gli anni pregressi. Ultimato il controllo delle dichiarazioni fiscali da parte dei Centri di Servizio, qualora queste siano irregolari, viene predisposto il «ruolo» che viene consegnato al Concessionario della Riscossione il quale, a sua volta, prima di licenziare le cartelle di pagamento, quali veri e propri atti impositivi, è tenuto ad inviare ai contribuenti un avviso bonario. E` quindi possibile sanare le irregolarità comunicate tramite tale metodologia, entro l`ultimo giorno del mese successivo a quello dell`invio dell`avviso, liquidando (tramite il Modello F24) l`imposta richiesta maggiorata degli interessi per il tardivo pagamento e della sanzione ridotta al 50% (quindi del 15% sul maggiore debito, anziché del 30%). Le comunicazioni relative alle dichiarazioni presentate dopo la data del 1.01.99 sono soggette, invece, ad una nuova e diversa disciplina che prevede un controllo automatico dei versamenti e dei dati nelle stesse rappresentati. Al termine del menzionato controllo, l`Amministrazione Finanziaria procede all`invio al contribuente delle comunicazioni contenenti l`esito della verifica, sia nel caso in cui porti ad un riscontro di irregolarità quanto nel caso in cui non presenti alcuna difformità. Anche in tale ipotesi, è possibile sanare le irregolarità en tro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il Codacons


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