20 Marzo 2002

Spett.le Codacons…



Spett.le Codacons, Sono una donna separata alla quale sono stati affidati i due figli minori. Il mio ex marito dopo due anni circa dalla separazione ha presentato al giudice un ricorso per la modifica delle condizioni della stessa avanzando ri chiesta di affidamento congiunto dei figli. Vi chiedo in che cosa consista praticamente questo affidamento congiunto e che possibilità ha il mio ex marito di vedere accolta la sua pretesa. Preciso che è ancora esistente tra noi coniugi un certo stato di litigiosità e che da un anno circa mi sono trasferita, con i miei figli, nella mia città di origine a circa novecento chilometri di distanza da quella di mio marito.


Cara lettrice,
l`istituto dell`affidamento congiunto è stato introdotto con la legge del 6 marzo 1987 n. 74, in sede di riforma della legge sul divorzio, ritenendo opportuno applicare tale istituto anche in caso di separazione. Con esso entrambi i coniugi conservano l`esercizio della potestà e hanno il diritto di prendere concordemente tutte le decisioni relative ai figli. Quest`istituto, ha avuto scarsa applicazione, e, comunque, presuppone per una buona riuscita che i genitori vadano d`accordo, abitino vicino e conducano analoghi stili di vita. Nel suo caso effettivamente, data la notevole distanza tra le due città di residenza e lo stato di disaccordo non ancora risolto non sembrerebbe auspicabile l`applicazione di tale istituto dal momento che non poche potrebbero essere le difficoltà ad organizzare le primarie esigenze di vita dei vostri figli. Attualmente, comunque, la tendenza è quella di vedere applicato il più possibile questo istituto come rivela la proposta di legge all`esame in Parlamento secondo la quale l`affidamento congiun to dovrebbe diventare la regola. Si ritiene, infatti, che i tempi siano ormai maturi per far comprendere ai coniugi, benché separati o divorziati, che non cessano per questo di essere geni tori. Solo alla luce di quest`ultima prospettiva potrebbe, nel suo caso, essere accolta l`istanza d`affidamento congiunto avanzato dal suo ex coniuge e, comunque, non poca importanza rivestirà, ai fini della decisione definitiva, il ruolo dei periti incaricati dal giudice ad esprimere un parere tecnico sul caso specifico dopo un`attenta valutazione dei comportamenti.


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Spett.le Codacons,
Di recente, è stato dato molto risalto, dagli organi di stampa, ad una sentenza della Cassazione che, ha riconosciuto la possibilità di ottene re il risarcimento del danno morale anche in assenza di lesioni materiali alla propria salute. Non essendo mi chiaro, in generale, cosa debba intendersi per danno morale volevo capire, allora, la rilevante novità di questa sentenza e le sue eventuali applicazioni concrete.


Caro lettore,
il risarcimento del danno morale o non patrimoniale è riconosciuto nel nostro ordinamento a chi abbia subito conse guenze dalla commissione di reati. Nella pratica giudiziaria il danno morale è stato riconosciuto solo come conseguenza di lesioni fsiche andan do a risarcire il soggetto leso per le sofferenze sopportate in quanto, si dice, tale danno consiste nell`ingiusto turbamento dello stato d`animo in conseguenza del danno subito e, pertanto, il relativo risarcimento soddisfa l`esigenza di assicurare al danneggiato un`utilità sostitutiva che lo compensi per quanto possibile dalle sofferenze morali e psichiche patite. La liquidazione del danno morale è ri messa al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve tenere in con siderazione tutte le concrete circostanze individuali del caso, in modo che il risarcimento non si riduca a mera espressione simbolica. La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che Lei richiama e, alla quale giustamente è stato dato risalto, ha ampliato la sfera di tutela giuridica del danno morale, non limitando più il risarcimento di quest`ultimo ai soli casi in cui vi sia stata una lesione all`integrità fisica o psichica della salute del soggetto, in conseguenza di un fatto reato. Il risarcimento è stato riconosciuto anche nei casi in cui vi sia stata una qualsiasi forma di perturbamento psichico derivato dalla violazione o anche solo della minaccia ai diritti soggettivi della persona e della sfera individuale. E` bene, tuttavia, evidenziare che il principio su menzionato è stato applicato a fattispecie di reato cosiddetto “plurioffessivo“ (com promissione dell`ambiente a seguito di disastro colposo), cioè in ipotesi in cui il bene della vita protetto dalla norma penale ha un carattere “pubblico“ (es. l`incolumità pubblica, l`am biente, ecc.). Anzi, la Corte ritiene che la natura del reato sia decisiva nell`ammettere la risarcibilità del danno morale. Il Supremo Collegio, infatti, sostiene che così come è oramai pacifica l`ammissione del risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell`offeso da lesioni colpose, a titolo di risarcimento del solo dolore patito, a maggior ragione deve ammettersi in ipotesi in cui vi sia la lesione o il pericolo di lesione di diritti di rilevanza costituzionale (es. ambiente, salute, sicurezza ecc.). Infatti, la lesione di tali diritti o interessi va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione, indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali. Pertanto, la risarcibilità del danno morale sarà configurabile ogni qualvolta in cui dalla norma penale è possibile far discendere la protezione di diritti soggettivi primari.

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