12 Febbraio 2002

L`inquilino se ne va solo per motivi gravi

Comincia oggi una rubrica del Codacons sui problemi più frequenti in merito a questioni di burocrazia, casa, salute, rapporti genitori e figli, possesso di animali e altro. Chi avesse quesiti da proporre può telefonare allo 059-312555 (risponde una segreteria a cui lasciare le domande), faxare allo 059-211722 o scrivere via e-mail www.comune.bologna.it/iperbole/codacons.

«Sono un ragazzo che ha preso in locazione un monolocale con un amico stipulando un contratto ai sensi della nuova legge del 9 dicembre 1998 n. 431 che regola le locazioni e il rilascio degli immobili adibiti ad uso locativo. Dopo circa un anno dal contratto, io e un mio amico abbiamo deciso di recedere dal contratto e così ho provveduto ad inviare nei termini una raccomandata al locatore nella quale spiegavo che, a causa del mio lavoro, ero spesso fuori città. Il proprietario mi rispondeva negandomi la possibilità di recedere, sostenendo che i miei non erano gravi motivi ma che, se anche lo fossero stati, io avrei potuto recedere ma non il contestatario del contratto se non avesse avuto anch`egli dei gravi motivi per recedere. Ha ragione il mio proprietario di casa?».

Caro lettore effettivamente la nuova legge sulle locazioni ad uso abitativo all`art. 3 comma 6 è molto categorica e detta che “il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. La legge, di recente applicazione, non offre molti precedenti in merito alla questione. Comunque, dal tenore letterale della norma, si intuisce che il conduttore possa recedere dal contratto adducendo dei gravi motivi ossia dei motivi validi, convincenti e documentati, onere a cui lei mi pare non abbia adempiuto. Lei, infatti, si è limitato ad esporre delle motivazioni, senza provare alcunché che avvallasse quanto da lei sostenuto ed il suo amico non ha adotto alcun motivo di recesso che lo riguardasse. Conseguentemente il proprietario è legittimato a rifiutare, quale causa di recesso dal contratto, delle ragioni che non siano oggettivamente gravi e motivate. Alla luce di quanto sopra quindi, se le sue motivazioni di recesso non sono cambiate e il suo amico non ne ha di nuove da addurre a sostegno di quanto da voi richiesto le consiglio di trovare un accordo transattivo col locatore che tenga conto delle vostre esigenze e degli interessi del proprietario.

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