12 Dicembre 2001

Spett.le Codacons

Spett.le Codacons,

sSono un cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno at taualmente lavoro presso un`azienda che mi ha assunto con un contratto a tempo determinato, scadente il 31.12. 2001. Tra poco quindi sarò senza lavoro un mio amico a tal proposito mi ha sugge rito di prepararmi ad affrontare un concorso pubblico per un posto nella Pubblica Amministrazione. Al momento di presentare la domanda mi è stato risposto che essendo io un cittadino straniero non potevo parte cipare al concorso. E` vero quanto mi è stato detto?

Caro lettore, la questione posta merita un attenta considerazione. In effetti ai sensi del D.P.R. n.487/ 94 l`accesso al pubblico impiego è riservato ai soli cittadini italiani o comunitari. Tuttavia con la L.n.39 del 1990 il legislatore italiano ha consentito che i cittadini extracomu nitari potessero accedere ai soli im pieghi di cui all`art. 16 della Legge n.56/87, cioè per le assunzioni “da inquadrare nei livelli retributivi-fun zionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quel lo della scuola dell`obbligo, sulla base di selezione effettuate in tra gli iscritti nelle liste di collocamen to ed in quelle di mobilità“. In al tre termini si assicurava la possibi lità al cittadino straniero di poter accedere ad impieghi fino al 4° li vello non per concorso ma per chiama ta diretta dalle liste di collocamento. Sennonché il T.U. n.286/98 ha abroga to espressamente quest`ultima legge facendo rimanere in vigore il solo D.P.R. n.487/94. Da qui il segnalato problema interpretativo. Recentemente il TAR della Liguria, con una pronun cia che costituirà certamente un pun to di riferimento nella materia, ha risolto la questione affermando innan zitutto che l`avvenuta abrogazione della normativa contenuta nella L.n.39/90 non fa automaticamente rivi vere il D.P.R. 487/94. Anzi, quest`ul timo avendo natura regolamentare e quindi fonte secondaria rispetto alla legge deve considerarsi implicitamen te abrogato dalla D.Lgs.n.286/98. So no, pertanto, le norme contenute in questa legge (nello specifico il com ma 2 e 3 dell`art.2) e di quelle inter nazionali (Convenzione OIL n.143/1975 resa esecutiva in Italia con la legge n. 158/1981) in coerenza con quanto disposto dall`art.10, comma 2, della Cost. a disciplinare la materia. In al tri termini il TAR della Liguria ha riconosciuto il diritto ad un cittadi no extracomunitario regolarmente sog giornante sul territorio a partecipa re ad un bando di pubblico concorso per l`accesso all`impiego pubblico specificando che l`accesso può essere negato nelle sole ipotesi di esplici ta riserva in via esclusiva ai citta dini italiani. Il riferimento in que sto caso al d.p.c.m. n.174/94 che pre vede una riserva per i posti dirigen ziali nella P.A. riservandoli appunto ai soli italiani.

Spett.le Codacons

Nel mese di luglio 2001 mi sono reca to presso la mia agenzia di assicura zione per disdire la polizza auto, che sarebbe scaduta nel mese di genna io 2002. poiché intenzionato a contrar re una nuova polizza con un`assicura zione telefonica. alcuni giorni fa, tuttavia, mi sono recato presso la me desima agenzia a richiedere l`attesta to di rilascio e mi sono sentito dire da agenti che frattanto erano cam biati, avvicendando quelli che conosce vo – che non si trovava traccia di al cuna disdetta, e che, anche se si fos se trovata, la stessa, sia esternata verbalmente in agenzia sia redatta e consegnata a mani, non sarebbe stata comunque considerata valida perché non inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, due mesi prima della scadenza. E` vero?

Caro lettore, probabilmente sì, se i fatti si sono svolti, come par di capire dalla let tura del quesito, in modo del tutto informale, tra i “vecchi agenti, perso ne di fiducia del nostro lettore, ed il medesimo, pur sei mesi prima della scadenza e, dunque, del tutto tempe stivamente. In effetti, l`art. 12 bis della recente legge 5 marzo 2001, n. 57 sulla “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati “prevede che il contratto di assicura zione debba esse disdetto con una di chiarazione da inviarsi o a mezzo fax oppure tramite lettera raccomandata, e ciò almeno trenta giorni prima del la data di scadenza del contratto stes so, indicata in polizza. L`unica ecce zione a quanto sopra è disposta da un `altra legge, il D. L. 70 del 2000, che all`art. n. 2 prevede che l`assi curato abbia la possibilità di risol vere il contratto – dunque di “disdire il prosieguo di validità della poliz za“ con la propria compagnia, quando questa abbia previsto, all`atto del rinnovo della polizza, l`applicazione di un incremento tariffario, sul pre mio, che sia superiore al tasso d`in flazione programmata (1,7 % per l`an no 2001). Dunque, salvo il caso di cui sopra, entro il termine di trenta giorni bi sogna comunicare la propria disdetta a mezzo di un strumento postale o te lefonico, che lasci traccia dell`av venuta comunicazione. Ne consegue che sono in quest`ultimo caso il nostro lettore potrà far ces sare il rapporto con la propria ed at tuale compagnia, “disdettandolo“, per poi validamente contrarre la sua “nuo va“ assicurazione telefonica.

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