10 Agosto 2001

Meglio cancellarlo del tutto


Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto ministeriale che contiene il cosiddetto “equalizzatore“, vale a dire il meccanismo impositivo che tassa i capital gain “virtuali“, maturati ma non ancora incassati. Il nome deriva dal fatto che il decreto “equalizza“, per l?appunto, il regime di tassazione del risparmio gestito con gli altri (regime della dichiarazione e del risparmio amministrato). Il criterio ispiratore della riforma è la tassazione per maturazione, sulla base della quale l?imposta sostitutiva sui capital gains è applicata sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo di imposta, mentre negli altri due casi era applicato secondo il criterio della realizzazione, cioè al momento in cui si verifica la cessione o il rimborso. La tassazione del maturato è sembrata abnorme al Codacons che ne ha contestato avanti al Tar del Lazio la dubbia costituzionalità, sia dal punto di vista della violazione dell?art.3 (principio di eguaglianza) che dell?art.53 (principio della capacità contributiva, che deve essere commisurato all?effettiva ed attuale idoneità alla contribuzione). Il Tar ha sospeso il decreto, rimandando tutto al Governo, adducendo che i rilievi mossi dal Codacons non sono stati «valutati dall?Amministrazione ai fini dell?emanazione del provvedimento impugnato».


La vicenda impone due brevi considerazioni relative al rapporto tra Stato e cittadini. In primo luogo, visto che il presente Governo ed il Parlamento avevano già espresso contrarietà all?equalizzatore, è bene che il meccanismo venga eliminato. In effetti, la sua costituzionalità è dubbia perché si fonda su una presunzione assoluta di idoneità a contribuire. Inoltre si tratta di uno strumento da molti giudicato complicatissimo e che potrebbe comportare vantaggi o svantaggi a seconda del periodo dell?anno in cui si vendono le partecipazioni. L?esatto contrario del principio della neutralità fiscale che vorrebbe tutte le scelte di investimento effettuate sulla base dei meriti economici e non fiscali (perché altrimenti si potrebbero fare investimenti sballati solo per lucrarci fiscalmente). In secondo luogo bisognerà attentamente valutare cosa è successo nel processo di emanazione del provvedimento. Effettivamente, la legge 241 del 1990 prevede che gli interessati facilmente individuabili possano partecipare al procedimento di emanazione di un provvedimento amministrativo prendendo visione degli atti e presentando memorie scritte o documenti.


Si tratta di articoli ben precisi (artt. 7-11 della legge) che curiosamente non vengono asseriti come violati né dall?ordinanza del Tar né nel comunicato di vittoria del Codacons. Non vorremmo che la “mancata valutazione“ da parte della Pa fosse stata eccepita relativamente a osservazioni presentate post-ricorso o addirittura in astratto, altrimenti gli atti amministrativi di contenuto politico e perciò rivolti alla generalità dei cittadini, quali molti decreti ministeriali, vivrebbero sotto la costante minaccia delle associazioni dei consumatori: quale cittadino non è anche un consumatore? In un ordinamento liberale, invece, i diritti individuali se li difendono gli individui, mentre gli interessi diffusi sono ben delineati e di carattere eccezionale.

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