PRIVATIZZAZIONE CASE ENTI: SCONFITTO IL MINISTRO TREMONTI
E LE SOCIETA? A RESPONSABILITA? LIMITATA INCARICATE DELLE VENDITE FINISCONO ANCHE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
C?è stata oggi un?altra importante udienza al Consiglio di Stato in merito alla famosa questione delle cartolarizzazioni, ossia la dismissione degli immobili degli enti previdenziali pubblici che progressivamente vengono acquistati dagli inquilini.
Accade però che le condizioni non sono le medesime per tutti. I cittadini infatti che hanno ricevuto l? offerta di acquisto con ritardo rispetto ad altri, si ritrovano prezzi d?acquisto più alti rispetto i primi, addirittura del 40%. Una disparità ingiustificata che ha portato un congruo numero di inquilini a ricorrere al TAR , al Consiglio di Stato e al Tribunale civile.
La legge 410 del 23 novembre 2001, recita infatti all?art. 3: ?Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell?offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato la volontà d?acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto??
E la seconda sezione del Cds, Presidente Dott. Salvatore Rosa, in una decisione resa su ricorso di 400 inquilini ha sentenziato:
?Si tratta di un vincolo alla dismissione imposto ex lege al patrimonio di quegli enti e non più revocato o annullato [?] Non sussiste, quindi, in capo agli enti previdenziali una mera facoltà di dimettere, ma c?è un vero e proprio obbligo a farlo e anzi, se nel quinquienno concesso dal decreto legislativo n.104 del 1996, l?Ente previdenziale non abbia esercitato il proprio potere discrezionale di scegliere forme di dismissione diverse dalla vendita diretta, sussiste un vero e proprio obbligo a vendere rispettando il diritto degli inquilini alla prelazione/diritto potestativo all?acquisto [?]
Gli odierni ricorrenti hanno tutti esercitato le prerogative di legge nel termine del 31 ottobre 2001 così che il loro diritto all?acquisto si è definitivamente consolidato.?
Sulla base di questa sentenza, che richiama e ribadisce le disposizioni della legge 410/01, gli inquilini degli immobili in dismissioni devono poter acquistare ai prezzi in cui hanno manifestato la volontà d?acquisto, ossia il 2001. Bocciati dunque gli aumenti fino al 40% sul prezzo d?acquisto voluti da Tremonti, e tutelati oltre un milione di inquilini italiani alle prese con l?acquisto degli immobili. Costoro, infatti, e i comitati che li rappresentano, sono fermamente intenzionati ad applicare la interpretazione del CdS ai contratti in via di definizione.
Il Codacons intanto ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in cui si chiede di accertare il regolare svolgimento di tutte le operazioni effettuate dalla S.C.I.P., società incaricata della cartolarizzazione degli immobili pubblici. Appare strano che un patrimonio pubblico di 60000 miliardi di vecchie lire sia affidato a società a responsabilità limitata con soci che hanno un capitale versato di 20.000 euro!!! E amministratori stranieri con poteri assoluti e sedi e riferimenti all?estero.
N.B. per i cronisti che lo vogliano potranno chiedere al Codacons la visura della camera di commercio della SCIP
-
Sezioni:
- Comunicati stampa
-
Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
-
Tags: cartolarizzazioni, Consiglio di Stato, enti, immobili, s.c.i.p
