30 Settembre 2003

RANCI SE NON CONOSCE LE SUE STESSE DELIBERE DEVE DIMETTERSI

BLACK OUT: SULLA PROSSIMA BOLLETTA DELL?ELETTRICITA? DEVE ESSERE RIMBORSATO IL CORRISPETTIVO DELLE VECCHIE 50.000 LIRE AD OGNI UTENTE L`OBBLIGO DERIVA DALLE DELIBERE DELL`AUTORITA` DELL`ENERGIA N. 202/99 E 220/02

UNICA DEROGA ALL`OBBLIGO AUTOMATICO DI RIMBORSO SE VIENE PROCLAMATO LO STATO DI CALAMITA` NATURALE CHE E` DA ESCLUDERSI NEL CASO VERIFICATOSI IN ITALIA









Il Presidente Ranci che ha escluso indennizzi per il black out elettrico deve dimettersi perché non conosce le sue stesse delibere. Ad affermarlo è l?Intesa dei consumatori, che rivela oggi una importante verità che riguarda gli utenti. In base infatti alla delibera dell`Autorità dell`energia 202/99 punto 6.3 in caso di interruzione dell`erogazione dell`energia elettrica è dovuto un indennizzo automatico che la delibera 220/02 fissa in 50.000 vecchie lire per le famiglie e 100.000 vecchie lire per altre utenze. Anche se si accertasse – cosa ben difficile visto che sembra ormai certo che si sia trattato di errore umano – che l`evento è stato dovuto ad una causa di forza maggiore L`INDENNIZZO SAREBBE DOVUTO EGUALMENTE!!!. Infatti l?art. 23 della delibera 220/02 recita così:



?CAUSE DI MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ


Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

a. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall`autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi;

b. cause imputabili all`utente, quali la mancata presenza dell`utente ad un appuntamento concordato con l`esercente per l`effettuazione di sopralluoghi necessari all`esecuzione della prestazione richiesta o per l`esecuzione della prestazione stessa, ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all`utente;

c. cause imputabili all`esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b). ?


Quindi nessuna deroga scatta nel caso in questione. Ogni utente, afferma l?Intesa dei consumatori – dovrà avere l`indennizzo previsto automaticamente in bolletta entro 60 giorni . In caso di ritardo l`indennizzo dovuto in base agli artt. 24 e25 della stessa delibera , si raddoppia.




Intesa

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