27 Novembre 2003

“E-commerce: una nuova tecnologia attraverso cui fare Business”

"E-commerce: una nuova tecnologia attraverso cui fare Business"

Il 14-15 giugno scorso si è tenuto ad Otranto il Convegno su: "E-Commerce: Profili giuridici ed opportunità di mercato".
Il Convegno merita attenzione per l’analisi approfondita ed innovativa data al tema dell’E-Commerce.
E’ stato sottolineato che l’e-commerce risponde all’esigenza di andare oltre quello che già l’impresa è in grado di fare.
L’impresa infatti, deve identificare il proprio mercato di riferimento, ossia i clienti, il territorio e la dimensione, che nel caso dell’e-commerce è un mercato virtuale, fare quindi un’analisi delle opportunità e dei rischi in relazione al mercato individuato e infine, verificare il passaggio dal mercato virtuale al mercato reale.
A tal fine, essa deve svolgere le seguenti attività pratiche:
1) lo sviluppo e le applicazioni del sito internet;
2) l’accesso alla rete e la gestione di accesso ad internet;
3) gestione delle transazioni;
4) gestione dei pagamenti;
5) logistica.
Quest’ultimo passaggio in particolare, è estremamente importante perché, prima di aprire un qualsiasi sito on-line, l’impresa deve necessariamente verificare e preventivare le problematiche da affrontare per porvi rimedio prima che il problema si presenti.
L’imprenditore on line poi, deve essere consapevole dei vantaggi offerti dalla decisione di internazionalizzarsi ma deve essere altrettanto consapevole del fatto che Internet non è Business bensì una nuova tecnologia attraverso cui fare Business.
Sotto altro aspetto, è stato posto all’attenzione dei partecipanti al convegno il problema di come presentare ed impostare il sito Web.
Sul punto,è stato suggerito di:
1) mostrare una documentazione professionale e prestigiosa;
2) dare un’immagine adeguata al target e al livello dei visitatori;
3) essere strutturato su prodotti o servizi offerti;
4) avere una struttura ad albero adatta alle esigenze di chi lo pone in essere in modo da poterla ampliare nel tempo dopo i primi feed- back;
5) mostrare con la massima semplicità tutto ciò che l’impresa offre.
E’ stato sottolineato anche che il sito deve suscitare curiosità, trascinare nei suoi meandri il navigatore, portarlo fino all’e-mail e al forum di discussione, contenere un help-line e un newsgroup club, fare dei quiz a premi su argomenti interessanti per il target di riferimento creare una FAQ, ossia un luogo dove vi sono le domande più frequenti che, in genere, è molto visitato, contenere inoltre, un motore di ricerca interno.
Per una buona riuscita del sito è indispensabile, altresì, curare:
1) la velocità di apertura dello stesso;
2) la visibilità (le proposte ed i prodotti devono essere chiari);
3) il web marketing (ossia la promozione del sito).
E’ appena il caso di sottolineare che il sito non deve solo dare informazioni, ma creare anche servizi (in particolare, quelli che lo stesso navigatore richiede).
Sotto altro aspetto è stato evidenziato che i siti devono avere delle buone misure di sicurezza per evitare intrusioni abusive nel sistema informatico o telematico, utilizzare un buon antivirus da aggiornare secondo la normativa vigente almeno semestralmente (tempo certamente assai lungo nel mondo di Internet!).
Il sito Internet va peraltro, tutelato anche sotto altro profilo.
Esso invero, sia che lo si intenda come opera collettiva che come banca dati, "merita tutela dal punto di vista della legge sul diritto d’autore".
Sul punto, è di particolare interesse nell’ambito della navigazione on line, l’attività di rinvio, "link", che si effettua da una pagina ad un’altra di un testo multimediale.
Nella prassi invero, si sta diffondendo l’abitudine di inserire delle condizioni che stabiliscono le modalità di esecuzione del link, pena la violazione dei diritti altrui (e comunque anche in assenza di tali condizioni è buona regola comunicare all’autore dell’articolo pubblicato su Internet che si sta effettuando un link).
Sotto il profilo fiscale, l’e-commerce presenta varie problematiche.
Ci si chiede come e dove localizzare i redditi derivanti da transazioni effettuate mediante server localizzati in paesi diversi da quello di residenza del produttore del bene o servizio nonché diverso da quello di residenza del cliente o ancora diverso dalla residenza di entrambi.
Ed inoltre, se il sito o il server sono da considerare come elemento di organizzazione stabile.
E’ stato detto che il server è una stabile organizzazione mentre il sito web no.
Un altro aspetto discusso è stato quello della firma digitale.
E’ importante sottolineare che con la firma digitale il documento acquista efficacia probatoria equiparabile alla sottoscrizione tradizionale.
Per quanto riguarda le trattative nei rapporti telematici, è necessario distinguere il Business to Business dal Business to Consumer.
Nel primo caso la legge applicabile sarà la lex mercatoria, ossia la legge del luogo dove è stato concluso il contratto, nel secondo caso entrando in gioco la tutela del consumatore si applicherà la diversa disciplina della legge del luogo di residenza del consumatore stesso.
Nel Business to Business è stato sottolineato come si sta diffondendo l’abitudine di stipulare dei contratti quadro che è preferibile contengano:
1) un allegato tecnico;
2) messaggi sicuri;
3) validità del contratto telematico;
4) ammissibilità del messaggio via e-mail;
5) qual’è la legge applicabile;
6) come si risolvono le controversie;
7) le regole tecniche (es. crittografia, la registrazione, la password).
Il contratto si considera concluso nel momento in cui pervengono nella casella di posta elettronica del destinatario l’offerta e l’accettazione. In pratica l’indirizzo di posta elettronica viene inteso come una elezione di domicilio.
E’ stato infine affrontato il tema molto interessante della risoluzione delle controversie, evidenziando che negli Stati Uniti sono gli Enti no-profit ad occuparsene.
Nel sistema europeo ed italiano al contrario, esistono iniziative finalizzate, anche attraverso il sostegno della Commissione europea, alla creazione di piattaforme informatiche per lo svolgimento di controversie arbitrali on-line.

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