25 Ottobre 2002

I LAVORATORI POSSONO CRITICARE IL DATORE DI LAVORO ANCHE PESANTEMENTE

I LAVORATORI POSSONO CRITICARE IL DATORE DI LAVORO ANCHE PESANTEMENTE SE STA DETERMINANDO LA LORO ROVINA IL TRIBUNALE DI ROMA SANCISCE IL DIRITTO DI CRITICA, PREVALENTE SUL DIRITTO ALLA REPUTAZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE MERIDIONALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L?ENEL DI TESTA E TATÒ CONDANNATO A RIMBORSARE 75 MILA EURO DI SPESE LEGALI ALLE ASSOCIAZIONI DELLE PICCOLE IMPRESE ELETTRICHE MERIDIONALI








Le associazioni delle piccole imprese elettriche del mezzogiorno, A.P.I.E. e O.D.I.E., rapp.te dal cav. Giuseppe Albanese, avevano fatto un balzo (si fa per dire) sulle seggiole quando gli era arrivata la notifica di una minacciosa citazione per danni da diffamazione firmata da Testa e Tatò per conto dell?ente nazionale elettrico Enel SpA.

La società elettrica, infatti, lamentava che il cav. Albanese e le sue associazioni che si ritenevano strangolate da una politica di predominanza sul mercato e di discriminazione ai loro danni da parte dell?ente elettrico, avevano chiesto al Tribunale di Roma di condannare le due piccole associazioni e il suo presidente a risarcire la bellezza di 28 miliardi di vecchie lire per l?onore e la dignità offesi dell?Enel. Senonchè, nel corso del giudizio ? nel quale le società elettriche erano assistite dagli avv. prof. Carlo Rienzi ed Orazio Abbamonte ? è emersa una realtà tutt?affatto diversa, di cui ne da oggi notizia il CODACONS. E? risultato infatti che per anni le piccole imprese avevano lamentato lo stato di disagio che aveva portato molte di loro al fallimento riducendo sul lastrico decine e decine di lavoratori solo per una politica di abuso di posizione dominante da parte dell?Enel.

Per questa ragione il Tribunale di Roma (pres. Alberto Bucci) ha emesso una esemplare sentenza nella quale testualmente afferma: ??le critiche mosse all?Enel e alle p.a. che dovevano intervenire ? debbono essere considerate ?.come una lecita espressione di pensiero, di denuncia e di critica, che prevale sul diritto alla reputazione, secondo i noti principi giurisprudenziali affermatisi da decenni.
Da una parte, infatti, il comportamento in esame rientra nei limiti di una legittima contestazione e denuncia ?alle autorità e al parlamento?, a difesa degli interessi di imprese, e di lavoratori, senza alcun fine se non quello di richiamare l?attenzione sui problemi di una intera categoria di persone.
In secondo luogo la critica, come manifestazione di libertà di pensiero, è stata legittimamente esercitata anche con parole aspre e pungenti, al limite anche insultanti, perché razionalmente collegata alla situazione di fatto e ed al livello della contrapposizione polemica raggiunta, rappresentativa dei disagi e dei problemi denunciati negli anni dalle imprese, dalle autorità e dagli stessi politici.
In sostanza il giudicante ritiene che le affermazioni fatte debbano essere intese e valutate come provenienti dal mondo del lavoro nei confronti del soggetto ?datore di lavoro?, che essi ritengono (a torto o a ragione, ma non certo del tutto arbitrariamente), stia determinando la loro rovina, nonché nei confronti di chi dovrebbe intervenire per modificare lo stato di cose.
Le espressioni, usate, quindi, al di là della loro veridicità, se contestualizzate e filtrate attraverso moduli di un linguaggio politico, di protesta, di contestazione e ?parasindacale?, perdono il loro impatto oggettivo diffamatorio, all?interno del diritto di critica.
La domanda va quindi rigettata e gli attori condannati alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti?.




Il Tribunale di Roma nel rigettare la temeraria azione dell?Enel che ? secondo il cav. Albanese ? mirava semplicemente a costringere a far tacere i protestari per paura delle conseguenze derivanti da una così pesante azione giudiziaria, ha inflitto a Testa e Tatò la esemplare condanna per le sole spese di lite di 75 mila euro complessive.

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