30 Dicembre 2004

Fondo di sostegno per le adozioni internazionali

Per sopperire ai suidindicati costi per le adozioni internazionali, è stato normativamente prevista l’Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, all’uopo preposta dall’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Periodicamente, l’ordinamento italiano prevede l’emanazione di decreti che predano le modalità e i termini in cui sono contemplati i sostegni economici per le adozioni internazionali.
Allo stato attuale, vige il D.P.C.M. 27 aprile 2006 Funzionamento del Fondo per il per il sostegno delle adozioni internazionali Fondo di sostegno per le adozioni internazionali (18-09-2006).
In data 11 agosto è stato pubblicato in G.U. il nuovo D.P.C.M. riguardante le modalità di presentazione delle domande per ottenere il rimborso per le spese sostenute per l’adozione internazionale, nello stesso giorno è stato pubblicato il D.P.C.M. che proroga il termine di presentazione delle domande dal 31 luglio al 30 novembre 2006.
Le domande da presentare entro il 30/11/2006 riguardano le adozioni concluse entro il 31/12/2005.
Il riferimento agli anni 2006 – 2007: significa che nell’anno 2007 dovranno essere presentate Le domande riguardanti le adozioni concluse al 31/12/2006 e, quindi, nel 2008 quelle concluse al 31/12/2007.
 

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