1 Ottobre 2001

Confermato provvedimento cautelare contro COMUNE DI BOLOGNA in merita all’inquinamento atmosferico e misure preucazionali e riduttive

TRIBUNALE DI BOLOGNA

III SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale, composto dai dottori:

ROSARIO ZINITI Presidente

LUCIA FERRIGNO

BIANCA MARIA GAUDIOSO Giudice relatore

nel procedimento ex art.669 terdecies c.p.c. iscritto al R.G.

n.11930/01,

promosso dal

COMUNE Di BOLOGNA

con ricorso depositato il 15.9.2001

contro

DRUDI MARIA ALESSANDRA + 350

PUBBLICO MINISTERO intervenuto

EMILIANI ANDREA + 53 intervenuti

a scioglimento della riserva in data l. 10.2001,

letti gli atti ed i documenti,

rilevato che con provvedimento in data 12-13.7.2001 il Tribunale di Bologna,nella persona del giudice designato, dott. B. Ciccone, ha accolto il ricorso ex art.700 c.p.c. depositato dagli attuali resistenti il 28.2.2000 e che questi ultimi hanno depositato un successivo ricorso, davanti al medesimo giudice, ex art.669 duodecies c.p.c. per l’attuazione del provvedimento cautelare;

rilevato che nell’ambìto di quest’ultimo procedimento il giudice,con ordinanza del 6.9.2001, ha disposto una c.t.u. senza adottare alcuna decisione in ordine al ricorso;

rilevato che, con il presente reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il ComuneBologna chiede, nel merito, la revoca dell’ordinanza in data 6.9.2001;

ritenuto, a prescindere da ogni valutazione circa l’esperibilità delreclamo avverso l’ordinanza emessa all’esito del procedimento ex a.rt.669 duodecies c.p.c., che il provvedimento di cui si discute, avendo natura interinale e non conclusiva della fase di attuazione della cautela, non sia, in ogni caso, impugnatile ex art.669 terdecies c.p.c., quest’ultimo disciplinando l’ammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato un provvedimento cautelare;

ritenuto, pertanto, che i precedenti giurisprudenziali richiamati da parte ricorrente riguardino fattispecie diverse da quella in esame, vertendo sull’ammissibilità del reclamo all’ordinanza emessa all’esito del procedimento ex art.669 duodecies sul presupposto che essa partecipi della natura cautelare del provvedimento impugnato disponendo in merito all’attuazione dello stesso;

ritenuto,attesa la novità della materia e la natura del procedimento, che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente procedimento;

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese fra le parti.

Bologna 1.10.2001.

 

Si comunichi.

Il Giudice estensore

dott.ssa Bianca Maria Gaudioso

Il Presidente
Dott. Rosario Ziniti
 

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