OASIS: ANTITRUST INDAGA SU SECONDARY TICKETING PER I CONCERTI ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA
DOPO ESPOSTO CODACONS CHE DENUNCIAVA BIGLIETTI A PREZZI FINO A 10MILA EURO
Va a segno l’esposto presentato dal Codacons contro i rincari dei biglietti per i concerti romani degli Oasis. L’Antitrust ha deciso infatti di intervenire avviando accertamenti contro il fenomeno del secondary ticketing denunciato dall’associazione.
In occasione dell’apertura della vendita dei biglietti per i tre concerti degli Oasis del 26, 29 e 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma, il Codacons aveva rilevato sui siti di secondary ticketing prezzi tra i 5mila e i 7mila euro, che in alcuni casi arrivavano a sfiorare i 10mila euro a singolo biglietto, con un ricarico di oltre il 1.400% rispetto al prezzo ufficiale del biglietto più costoso, il “Pre-Show Fan Experience”, che da listino costa 651,36 euro.
Immediato l’esposto all’Antitrust col quale l’associazione chiedeva all’Autorità per la concorrenza di intervenire sanzionando gli illeciti a danno degli utenti e oscurando i siti coinvolti.
Ora arriva la mossa dell’Antitrust che, accogliendo l’esposto del Codacons, informa in una nota che, “Facendo seguito alla comunicazione in oggetto, con la quale codesta Associazione segnala condotte e iniziative verosimilmente riconducibili al fenomeno cd. secondary ticketing illecito con riferimento a tre eventi del gruppo musicale Oasis previsti presso lo Stadio Olimpico di Roma nei giorni 26, 29 e 30 luglio 2027 questa Autorità ha avviato i conseguenti approfondimenti pre-istruttori ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e s.m.i., recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, con riferimento ai profili di competenza così come individuati dal quadro normativo primario di riferimento e, segnatamente, dall’art. 1, comma 545 della Legge 232 del 2016”.
La norma richiamata dall’Antitrust è quella secondo cui “la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma”.
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