Con un’istanza indirizzata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante della Protezione dei Dati personali e alla Polizia Postale il Codacons ha evidenziato il caso del sito di Orizzonte Scuola (ad esempio alla pagina: https://bit.ly/413sxsE), in quanto lo stesso prevederebbe un cookie wall: un meccanismo vincolante che obbligherebbe l’utente ad una scelta, permettendo la visualizzazione del contenuto del sito web solo dopo aver fornito il consenso all’uso dei cookie o altre tecnologie di tracciamento di dati personali.
In questo modo poter accedere alla visione/consultazione di un determinato articolo web l’utente si vedrebbe costretto ad accettare necessariamente i cookie necessari: decidendo di cliccare su “Rifiuta tutto” non potrebbe accedere alla visione della notizia. Per converso, cliccando sul tasto “Accetta tutto” ne avrebbe piena consultazione.
L’Associazione ricorda che, per quanto riguarda i cookie di profilazione (quelli che monitorano i comportamenti degli utenti per finalità di marketing) è necessario che il Titolare chieda il consenso e che l’utente lo fornisca in maniera libera, specifica, informata e inequivocabile (art. 4 n. 11 del Regolamento europeo 679/2016 GDPR). Il tema è dibattuto in Italia e in sede europea, ma lo stesso Comitato europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), nelle sue Linee Guida sul consenso, ha confermato che l’uso dei cookie wall non costituirebbe una modalità valida per ottenere il consenso per il trattamento dei dati personali nell’UE. E il Garante privacy italiano è dello stesso avviso, ritenendo che il meccanismo vincolante (cosiddetto «take it or leaveit») nel quale l’utente viene obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie o altri strumenti di tracciamento è da considerarsi illecito.
Sulla base di questi autorevoli considerazioni, sembrerebbe che il meccanismo vincolante previsto dal sito di Orizzonte Scuola – nel quale appunto l’utente verrebbe obbligato, senza alternativa, a esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie ovvero di altri strumenti di tracciamento – sia da considerarsi illecito.
Il Codacons ha quindi chiesto “alle Autorità in indirizzo, in virtù delle proprie competenze e funzioni, di voler utilizzare nel corso dell’istruttoria in corso ogni strumento consentito dalla legge e dal rito, allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari al fine di verificare il configurarsi di eventuali illeciti nelle condotte descritte in narrativa e conseguenti responsabilità, oltre che, in caso affermativo, di irrogare le relative sanzioni ed inibire i relativi comportamenti” e alla Polizia Postale, di oscurare il sito web in quanto, e come osservato, violerebbe le Linee Guida sul consenso dettate dal Garante privacy, non rappresentando il cookie wall una modalità valida per ottenere il consenso per il trattamento dei dati personali nell’UE.