28 Settembre 2021

ILVA, ARRESTO LAGHI: ECCO COSA SCRIVEVA IL CODACONS NEL RICORSO AL TAR DEL LAZIO CONTRO LA NOMINA DI LAGHI A COMMISSARIO ALITALIA

 

IL 25 NOVEMBRE IL CONSIGLIO DI STATO DECIDERA’ SULLA LEGITTIMITA’ DELLA PRESENZA DI LAGHI IN ALITALIA

 

La nomina di Enrico Laghi a Commissario Straordinario di Alitalia, oltre ad essere oggetto di una segnalazione al Governo da parte dell’Anac, è finita anche dinanzi al Tar del Lazio attraverso un ricorso presentato dal Codacons. Lo rende noto l’associazione, dopo la notizia degli arresti domiciliari disposta dalla Procura della Repubblica di Potenza nei confronti di Laghi per il caso Ilva.
In particolare nel suo ricorso contro il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2017, recante “Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Alitalia”, il Codacons scriveva:

“Il Decreto del MISE del 2 maggio 2017 (GU 6 maggio 2017, n. 104) è illegittimo, poiché – in assoluto spregio di quanto espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai richiamati D.lgs. 270/99 e D.L. 347/2003 – la nomina dei tre commissari straordinari non è avvenuta secondo le modalità prescritte dalla direttiva MISE del 28 luglio 2016.
Gli asseriti “motivi di urgenza” possono giustificare l’ammissione in via immediata all’amministrazione straordinaria, ma non certamente anche la violazione delle norme procedurali, espressamente, poste dalla normativa di riferimento sopra richiamata a presidio dei principi di trasparenza, non discriminazione e anticorruzione che devono informare l’operato della P.a., anche nei procedimenti di nomina dei commissari straordinari e, ancor più, in generale, nell’intera attività dell’amministrazione (ex art. 97 Cost.).
Innanzitutto, l’art. 4 del D. MISE n. 60/2013, elenca le situazioni impeditive alla nomina di commissario straordinario, prescrivendo che: «non può essere nominato commissario straordinario:
a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell’impresa insolvente ovvero si è in qualsiasi modo ingerito nella medesima […]
d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell’impresa insolvente».
Ebbene, occorre evidenziare che alla luce di quanto sopra, appare quanto mai singolare che, nella specie, sia stato nominato quale commissario straordinario il Sig. Laghi, il quale – come risulta da una semplice visura presso il registro delle Imprese -ricopre ed ha ricoperto, alcune importanti cariche che rendono la sua nomina a commissario assolutamente illegittima.
Egli, infatti, è (pur avendo annunciato le sue dimissioni) Presidente del Consiglio di Amministrazione della società MidCo S.p.a., socio di maggioranza di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. della quale detiene il 51% delle azioni. Enrico Laghi è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Midco S.p.a. il 26 novembre 2014 ed è tuttora in carica.
E’ quanto mai evidente, pertanto, che la nomina a commissario straordinario del Sig. Laghi, oltre ad apparire singolare, è assolutamente illegittima non potendo disconoscersi come egli “abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell’impresa” e quindi la sua nomina debba essere considerata decaduta, oltre che decisa dal Ministero in spregio ai generali principi di trasparenza e imparzialità, a discapito dell’intera collettività.
Sotto altro e diverso profilo, l’illegittimità del provvedimento del MISE è di immediata evidenza, essendo totalmente carente di idonea motivazione circa l’opportunità delle nomine di tali Signori ad amministratori straordinari della Società Alitalia.
Il Ministero ha motivato il provvedimento di nomina in maniera superficiale, non fornendo esaustiva evidenza delle ragioni che hanno condotto al provvedimento di nomina dei tre commissari straordinari ma, si limita ad affermare genericamente che è stato ritenuto “opportuno” nominare i signori dott. Luigi Gubitosi, prof. Enrico Laghi, prof. Stefano Paleari, in considerazione della loro specifica professionalità, rispondente ai requisiti di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013 sopra citato”, senza tuttavia specificare, più dettagliatamente, di quali “professionalità” si tratti.”

Sulla legittimità della presenza di Laghi in Alitalia – in qualità di commissario straordinario – deciderà il prossimo 25 novembre il Consiglio di Stato, cui il Codacons si è rivolto per riformare la sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso dell’associazione.

Sulla nomina di Enrico Laghi si era espressa anche l’Anac, con un parere del 13 luglio 2017 che confermava i dubbi sollevati dal Codacons. Parere in cui si legge:

“la ratio legis, che vuole preclusa la nomina a commissario straordinario a chi “(…) avendo intrattenuto con l’impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell’impresa.”
Preclusione che appare disapplicata nel caso di specie, con riferimento alla posizione del prof. Enrico Laghi e del suo pregresso incarico di presidente e consigliere del Cda di MIDCO spa, azionista maggioritaria di Alitalia – con amplissimi poteri gestionali –, per cui pare difficile che nello svolgimento di tale ruolo, lo stesso commissario non abbia mai “…preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell’impresa (…)”.
Nel caso in esame, vista la disapplicazione dell’articolo 38, comma 1 bis del d.lgs. n.270/1999 non sembra esservi stata una netta soluzione di continuità tra la gestione industriale precedente e l’attuale amministrazione dei commissari, chiamati anche alla gestione della massa passiva nei confronti dei creditori.
In questo senso, sembrerebbe effettivamente disatteso lo spirito della normativa sulle amministrazioni straordinarie e legittime le perplessità di chi sostiene la possibile esistenza di un conflitto di interessi”.

 

 

 

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