Un contributo per ciascun atto
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fonte:
- Italia Oggi
N el processo tributario il contributo unificato si paga su ogni singolo atto impositivo contestato dal contribuente. Quindi, deve essere calcolato sul valore di ogni singolo accertamento, in base agli scaglioni fissati dalla legge,e non sommando i relativi importi, al netto degli interessi e delle sanzioni. Questa è la regola applicabile se viene proposto un unico ricorso contro diversi atti. Il ricorso cumulativo non produce alcun vantaggio per il ricorrente. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 16284 del 10 giugno 2021. Per i giudici di piazza Cavour, «il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell’atto oggetto di impugnativa». Pertanto, in presenza di un ricorso cumulativo, «il contribuente doveva prendere a riferimento per il pagamento, anche prima del chiarimento introdotto con la legge Finanziaria del 2014, il singolo tributo contenuto nell’atto di accertamento di cui si chiedeva l’annullamento, al netto di interessi e sanzioni». Impugnare più avvisi di accertamento con un unico ricorso non produce alcun risultato positivo per l’interessato riguardo al calcolo del contributo dovuto. E non lo esonera dal pagamento del contributo per ogni singolo atto contestato. Va quantificato sul valore di ogni singolo accertamento, in base agli scaglioni fissati dalla legge,e non sommando i relativi importi.I soggetti obbligati. Tutti i soggetti del processo tributario sono tenuti a pagare il contributo unificato, anche le Onlus. Non esistono esenzioni di natura soggettiva neppure per gli enti non commerciali, che non avrebbero alcuna giustificazione, ma solo agevolazioni riguardanti l’oggetto del giudizio, in cui la posta in palio sia quella di garantire la solidarietà sociale. L’esenzione dal contributo non può mai essere giustificata dalle qualità del soggetto. Anche il Codacons, le organizzazioni di volontariato e le Onlus sono soggetti al pagamento in caso di proposizione di un’azione giudiziale. Non è ammessa un’interpretazione estensiva o analogica delle norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, che per loro natura sono di stretta interpretazione. Lo hanno chiarito le sezioni unite della Cassazione con la sentenza 10014/2021. Per le sezioni unite, «le organizzazioni di volontariato e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 10 T.u. n. 115 del 2002, non essendo ammessa una interpretazione in via estensiva o analogica delle norme», le quali «sono soggette al criterio di stretta interpretazione». Il contributo unificato, per i giudici di legittimità, è un prelievo coattivo volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari. Non può essere comparato ad altre tipologie di esenzione. Non sono contemplate esenzioni di natura soggettiva neppure per amministrazioni pubbliche, concessionari, agenti della riscossione e via dicendo. La direzione giustizia tributaria del ministero dell’economia e delle finanze (direttiva 2/2012) ha precisato che la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello Stato e alle agenzie fiscali. Non è invece ammessa per altre amministrazione pubbliche, concessionari o agenti della riscossione. Spetta al ricorrente indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo. La misura è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28582,), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Per determinare l’importo occorre fare riferimento alla somma dovuta,a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dall’amministrazione finanziaria con l’atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. L’articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002 prevede che nei giudizi tributari il valore della lite debba risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l’omesso adempimento. Violazioni e sanzioni. Alle segreterie delle commissioni tributarie è attribuito il compito di riscuotere il contributo unificato e irrogare le sanzioni in caso di mancata indicazione del valore della controversia nel ricorso e di omesso o parziale versamento delle somme dovute. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso sono tenute a notificare al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, verrà applicata una sanzione e il contributo sarà iscritto a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale. Il debitore per provare l’avvenuto pagamento, effettuato con il modello F23, deve depositare la ricevuta presso la segreteria entro 10 giorni. Trattandosi di un pagamento in seguito all’emanazione dell’invito da parte dell’ufficio giudiziario non sono dovute sanzioni e interessi. Se invece il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell’invito, al contributo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data di deposito del ricorso. Solo nel caso in cui il contributo non venga versato o sia insufficiente, oltre agli interessi, al debitore va irrogata una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% del quantum dovuto. Il ministero dell’economia e delle finanze, con la direttiva ministeriale 2/2012, ha suggerito che è possibile rimediare tempestivamente in caso di omessa indicazione del valore. La sanzione non va applicata se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore o la parte lo indichino in un atto successivo, datato e sottoscritto, ma non oltre 30 giorni dalla data di deposito. Al riguardo, la commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con la sentenza 302/2012, ha sostenuto che il contribuente non può essere sanzionato se non specifica nel ricorso il valore della lite, ma indica lo scaglione in cui rientra la controversia. La norma di legge, secondo i giudici tributari, non richiede l’indicazione esatta del «quantum» contestato, perché la sua ratio è di consentire alle segreterie delle commissioni di verificare l’importo pagato. La stessa commissione (sentenza 239/2012) ha stabilito che non può essere irrogata la sanzione di 1500 euro, se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore lo abbia indicato nella nota di iscrizione a ruolo della causa.
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