Ilva, congelata la richiesta: resta lo stop in 60 giorni
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- Quotidiano di Puglia
Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensiva immediata della sentenza del Tar di Lecce avanzata da ArcelorMittal La sentenza, pubblicata una settimana fa, ha “salvato” l’ordinanza del sindaco di un anno fa e ha disposto lo spegnimento in 60 giorni dell’area a caldo del siderurgico tarantino. Il Consiglio di Stato ha rinviato quindi in sede collegiale la decisione sull’istanza di sospensiva per il giorno 11 marzo, mentre ha fissato l’udienza di merito per il 13 maggio. Un primo no, ma non definitivo. Ci sarà tra 20 giorni il responso definitivo del Consiglio di Stato in sede collegiale sulla sospensiva del provvedimento che riguarda la chiusura dell’area a caldo. Per il merito, invece, occorrerà attendere tre mesi. La conferma è arrivata dalla stessa multinazionale dell’acciaio «Il Consiglio di Stato ha disposto che la trattazione della richiesta di Arcelor di sospensione della sentenza del Tar Lecce avvenga in sede collegiale alla camera di consiglio del prossimo 11 marzo 2021 e ha fissato l’udienza di merito per il 13 maggio 2021. particolare, il presidente della IV Sezione ha chiarito che, allo stato, non sussistono ragioni di estrema urgenza di adottare misure cautelari atteso che, prima della data dell’ marzo 2021, non sussiste l’obbligo di avviare le operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi». ArcelorMittal impugnando in appello la sentenza del Tribunale amministrativo, aveva chiesto che il presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato si pronunciasse con atto monocratico sulla sospensione del provvedimento. Per intendersi, una richiesta dettata dall’estrema urgenza di gestire le fasi di eventuale spegnimento dell’area a caldo. Ebbene, per il Consiglio di Stato questa necessità non sussiste e ha rinviato la decisione sulla sospensiva all’udienza dell’ marzo prossimo affidandola all’organo collegiale. Come scritto su queste pagine, è stato ritenuto che la società avesse ancora un tempo sufficiente per gestire le fasi di spegnimento: per un altoforno, esempio di impianto più complesso dell’area a caldo, le stime dell’azienda in passato riferivano di circa 45 giorni. Secondo fonti sindacali, tecnicamente si può impiegare anche meno tempo. «Non risultano e non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l’eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli teressi dell’appellante conferma il presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, nel provvedimento di cinque pagine. «Non sussistono i presupposti per incidere in questa sede sugli effetti degli impugnato provvedimenti sindacali dovendo la sezione – nella ordinaria sede collegiale – pronunciarsi sulle delicate questioni controverse tra le parti», scrive ancora il presidente Maruotti. E aggiunge: «Già nel giudizio di primo grado l’appellante (ndc ArcelorMittal ha già formulato un’analoga istanza volta alla emanazione di un favorevole decreto monocratico e che il presidente del Tar – con decreto numero 210 del 3 aprile 2020 – ha respinto tale istanza, similmente rilevando che la domanda cautelare poteva essere esaminata nella ordinaria sede collegiale, in una data anteriore alla scadenza del secondo termine di trenta giorni, fissato per l’avvio delle operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi». Insomma, «non risulta e non è stata comprovata» la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per ArcelorMittal si produrrebbe uno specifico danno irreperibile prima della data dell’ marzo 2021, «anche perché prima di questa data non sarà decorso il primo termine di trenta giorni, con la conseguente insussistenza, prima di essa, dell’obbligo di avviare le operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi». Soddisfazione infine da parte del Codacons, intervenuto in giudizio, per cui è stata vinta la prima battaglia contro ArcelorMittal «ma non la guerra: proseguiremo nel contrastare le richieste della società in ogni sede».
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