Scuole chiuse bocciate dal Tar «Non c’ è coerenza col Dpcm»
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fonte:
- La Città di Salerno
SALERNO Il Tribunale amministrativo in Puglia sospende l’ ordinanza regionale del presidente Michele Emiliano che, da fine ottobre, ha disposto la chiusura di tutte le scuole ad esclusione di quelle dell’ infanzia. Per i magistrati della terza sezione, che hanno accolto il ricorso di alcuni genitori e del Codacons di Lecce “l’ ordinanza del presidente della Regione Puglia con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’ infanzia, interferisce, in modo non coerente, con l’ organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal Dpcm 3 novembre 2020”. E questo in quanto il Dpcm “colloca la Puglia tra le aree a media criticità (la cosiddetta “zona arancione”) e persino per le aree ad alta criticità (le “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari”. Le ragioni del Tar. Secondo il Tar, inoltre, “non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione”. “Come dedotto dai ricorrenti – si legge nel provvedimento – vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’ esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’ utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons)”. Il Tribunale amministrativo regionale, quindi, “ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la dad costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale”. I ricorsi in Campania. A questo punto non è affatto peregrino ipotizzare che possano essere presentati nuovi ricorsi al Tar campano. Anche perché la Campania, a differenza della Puglia, è stata addirittura inserita nella fascia gialla, che significa pericolo medio basso. E, dunque, in base al ragionamento dei magistrati amministrativi pugliesi, a maggior ragione non avrebbe ragione d’ esistere un’ ordinanza di chiusura totale, in quanto nella nostra regione non è prevista la didattica in presenza nemmeno negli asili nido e della scuola dell’ infanzia. Già ieri un gruppo di genitori napoletani è già al lavoro per preparare un ricorso al Tar sulla scia di un’ analoga iniziativa che fu avviata nella regione contro il primo provvedimento di stop alle scuole. Forti del risultato ottenuto, in Puglia, contro lo stesso provvedimento emanato dal governatore Emiliano, i genitori a Napoli di dicono ottimisti sull’ accoglimento della loro istanza. Tuttavia, a quanto pare, non ci sarebbero i tempi tecnici per un nuovo ricorso, in quanto l’ ordinanza del presidente De Luca, che conferma la precedente, entra in vigore da ieri e ha validità fino al 14 novembre. Il precedente. Il Tar della Campania, comunque, si è già espresso sul tema scuola, non concedendo la sospensiva a ben due ricorsi presentati a ottobre, in quanto la Regione aveva “esaurientemente documentato l’ istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo e, quanto alla proporzionalità della stessa, della progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell’ emergente rischio sanitario”. (g.d.s.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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