6 Novembre 2020

Scuola, il Tar sospende l’ordinanza Ma a Lecce decisione opposta

 

Il Tar della Puglia, sezione di Bari, ha accolto la richiesta di sospensione dell’ordinanza del presidente della Regionale che da fine ottobre ha disposto la chiusura di tutte le scuole ad esclusione di quelle dell’infanzia. Lo rende noto il Codacons di Lecce che con un gruppo di genitori aveva presentato ricorso.

L’interferenza con il Dpcm

Per il Tar della Puglia «l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia, interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto Dpcm 3 novembre 2020». L’ultimo Dpcm, spiega il Tar, «colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. «zona arancione») e persino per le aree ad alta criticità (c.d. «zone rosse») prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari».

Sistema scolastico inadeguato per la Dad

Inoltre, spiega il Tar, «dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione». E ancora: «Vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza» e l’ordinanza della Regione «si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica». Il Tar ritiene «il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD» una «ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare» della sospensione.

Il Codacons

«Speriamo ora che la Regione Puglia — commenta il Codacons Lecce — voglia adeguatamente riconsiderare la propria posizione allineandosi ai complessi parametri fissati dal governo per la definizione delle criticità epidemiologiche nelle varie zone del Paese consentendo agli studenti salentini la regolare ripresa della didattica».

Il Tar, sezione di Lecce, decide diversamente

La sezione di Lecce del Tar, quasi contemporaneamente a Bari, ha respinto una seconda richiesta di sospensione dell’ordinanza della Regione. La presidente del tribunale leccese, Eleonora Di Santo, ha ritenuto «prevalente» il diritto alla salute su quello allo studio, fissando l’udienza collegiale di merito al 25 novembre. Nel suo provvedimento rigetta la domanda cautelare «ritenuto che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo, comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza».

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