20 Dicembre 2019

MILLEPROROGHE, CODACONS: NOTIFICHE DIGITALI ATTI P.A. INCOSTITUZIONALE, PRONTI A RICORSI

 

MISURA PREVEDE CHE NOTIFICA DECORRA DALLA DATA IN CUI L’ATTO VIENE RESO DISPONIBILE ONLINE. COSÌ SI LEDE DIRITTO DEGLI UTENTI ALLA DIFESA

Il Codacons annuncia battaglia legale se sarà confermata la misura inserita nel Decreto Milleproroghe relativa alla notifica digitale degli atti da parte della Pubblica amministrazione.
L’Art. 34 del decreto (Norma in materia di piattaforma per le notifiche digitali della PA) prevede lo sviluppo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite PagoPa di una piattaforma digitale per le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione destinate a cittadini, persone giuridiche e imprese – spiega il Codacons – E’ rimesso ai destinatari l’accesso alla piattaforma per prendere conoscenza delle notificazioni a loro inviate. La notificazione, inoltre, si perfeziona per il destinatario indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma accesso, e varrà dalla data in cui l’atto è stato reso disponibile sulla piattaforma in questione.
Tale misura configura una grave lesione del diritto di azione e di difesa degli utenti e delle imprese, in quanto con la mera messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma non è necessario, affinché la notificazione abbia effetto, che il destinatario abbia effettivamente avuto accesso, e dunque conoscenza, agli atti stessi, a differenza di quanto avviene oggi mediante PEC – denuncia il Codacons – Ciò in violazione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 175 del 2018) che ha affermato che “al notificatario deve essere assicurata una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto” “non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli”.
Per tale motivo l’articolo inserito nel Milleproroghe è per il Codacons illegittimo e incostituzionale, e l’associazione è pronta ad impugnare il decreto nelle sedi opportune per la parte in cui lede il diritto di difesa e di azione degli utenti.

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