8 Dicembre 2018

Tap, l’ ordinanza del Comune ha perso efficacia. Sì ai lavori

con questa motivazione il tar dichiara improcedibile il ricorso
Per il Tar ricorso improcedibile: l’ ordinanza del sindaco non ha più efficacia, la motivazione. Tap, dunque, verso la ripresa dei lavori. In sintesi effetti e riflessi della decisione della giustizia amministrativa. Nel merito, dunque. Rilevato che l’ atto del 29 ottobre 2018 impugnato con motivi aggiunti, decorsi trenta giorni dalla data di sua emissione, ha esaurito la propria efficacia il 27 novembre 2018, non vincolando dunque ulteriormente la parte ricorrente, dichiara improcedibile l’ istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente. Così ha sancito, con propria ordinanza, la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, esprimendosi sul ricorso proposto da Trans Adriatic Pipeline (rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Matteo Allena) contro il Comune di Melendugno (rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele), al fine di ottenere l’ annullamento, previa sospensione dell’ efficacia, dell’ ordinanza numero 17 del 24 luglio 2018 (impugnata con ricorso introduttivo) e dell’ ordinanza numero 26 del 29 ottobre 2018 (impugnata con motivi aggiunti). I giudici del Tar (Gabriella De Michele, presidente, Silvio Lomazzi e Claudio Vallorani) registrano, dunque, l’ esaurimento degli effetti dell’ ordinanza del sindaco di Melendugno Marco Potì che vietava a Tap di lavorare nell’ area di cantiere del Microtunnel. Di conseguenza, annuncia la società, le attività riprenderanno al più presto. L’ ordinanza delprimo cittadino, imponeva il divieto di prelievo di acqua daipozzinell’ area del cantiere Tap, per superamento dei limiti di alcune sostanze pericolose come nichel, cromo e arsenico, vanadio e manganese la cui presenza è stata riscontrata in quantitativi superiori alla norma, in alcuni casi anche di cinque volte. Nell’ ordinanza sindacale veniva contestato a Tap di non aver impermeabilizzato l’ area di cantiere come previsto nella prescrizione A36 e A55 della Via, causando la dispersione in falda di sostanze pericolose. Il divieto contemplato nell’ ordinanza (emessa a luglio e rinnovato ad ottobre) aveva appunto validità per 30 giorni. Secondo Tap, Nichel, Arsenico e Manganese, erano già presenti in falda già prima dell’ inizio dei lavori ed hanno trovato conferma durante l’ esecuzione degli stessi. La decisione del Tap è stata anticipata, peraltro, dalla deposizione degli esiti delle attività di campionamento e analisi svolte da Arpa Puglia. Dalle stesse non si evincono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) fissate dal decreto legislativo 152 del 2006 per le acque sotterranee e per i terreni, sia degli strati superficiali che di quelli più profondi, per tutti i parametri analizzati, compreso quelli individuati nel protocollo operativo (arsenico, manganese, cromo totale, cromo esavalente e Nichel), il verdetto dell’ Agenzia regionale per la protezione ambientale incaricata proprio dal Tar del Lazio di svolgere gli accertamenti nei terreni dove sorge il cantiere del gasdotto Tap, a San Basilio di Melendugno. Ma attorno all’ opera non si placano le opposizioni. In campo anche il Codacons. L’ associazione dei consumatori, infatti, ha depositato formale costituzione di parte offesa nell’ inchiesta aperta dalla Procura di Lecce sulla realizzazione del gasdotto. «E se saranno accertati illeciti a danno dell’ ambiente e della collettività relativamente alla realizzazione della Tap, chiederà un equo risarcimento danni in favore dei cittadini pugliesi».
nicola quaranta

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