ILVA: NUOVO RICORSO STRAORDINARIO DEI CITTADINI DI TARANTO SOSTENUTI DAL CODACONS
AL CONSIGLIO DI STATO ASSOCIAZIONE E RESIDENTI CHIEDONO DI SOSPENDERE VENDITA AD ARCELORMITTAL. VIOLATE NORME SULLA CONCORRENZA, MISE DOVEVA INDIRE NUOVA GARA
Sull’Ilva di Taranto piove un nuovo ricorso straordinario al Consiglio di Stato da parte del Codacons e di 40 cittadini vittime dell’inquinamento ambientale prodotto dall’Ilva, finalizzato a sospendere tutti gli atti amministrativi relativi alla vendita dell’azienda ad ArcelorMittal. Ne dà notizia l’associazione dei consumatori, che si è rivolta ai giudici amministrativi contestando l’attività del Mise e chiedendo al CdS di censurare l’operato del Ministro Luigi Di Maio.
Alla base del ricorso del Codacons e dei residenti, la violazione delle norme sulla concorrenza e l’assenza sia di interventi migliorativi sul piano ambientale legati all’operazione di vendita, sia di indennizzi a favore dei cittadini e delle vittime dell’inquinamento. Si legge nel ricorso:
“l’originario termine per l’attuazione degli interventi di risanamento, fissato a fine 2016, ha scoraggiato molte imprese a partecipare alla gara; il legislatore ha così deciso di procrastinare gli interventi ambientali di 6 anni rispetto all’originario termine, tuttavia tale procrastinazione avrebbe imposto all’amministrazione di riaprire i termini per la presentazione delle offerte, per consentire l’ingresso di nuove imprese, e ciò in virtù dei principi di matrice europea di concorrenza, trasparenza e par conditio, anche richiamati dalla normativa nazionale di riferimento. Quindi non vi è dubbio che i principi di matrice europea in materia di concorrenza, direttamente trasfusi dalla normativa nazionale di riferimento, avrebbero imposto all’amministrazione di disapplicare l’art. 1 co. 2 e 8 del D.L. 191 del 2015 così riaprendo i termini di gara e ciò con indubbi vantaggi diretti sia sotto il profilo economico ma, soprattutto, sotto il profilo ambientale e salutistico. […]
Sia l’Anac sia l’Avvocatura dello stato nei propri pareri sottolineano come l’offerta in rilancio dell’altro concorrente, ACCIAITALIA, ad una lettura complessiva del disciplinare di gara, era ammissibile e, quindi, incombeva l’obbligo per i commissari straordinari ILVA di valutarla e che tale mancata valutazione sia rilevabile sotto il profilo dell’eccesso di potere ed avrebbe potuto giustificare un provvedimento di annullamento d’ufficio.
“E’ evidente che sotto il profilo dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, corollari del principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, il MISE doveva tener in debito conto di tale macroscopico vizio e non ritenere sussistente un interesse pubblico concreto confermativo dell’aggiudicazione, alla luce degli accordi intercorsi con AMI – si legge ancora nel ricorso – Infatti, solo la riedizione della gara con criteri sotto il profilo ambientale stringenti come la gassificazione degli impianti avrebbe potuto integralmente soddisfare l’interesse pubblico sotteso alla vicenda ILVA che non riguarda solo i profili occupazionali ma soprattutto la salute della cittadinanza di Taranto che da anni viene calpestata sotto le emissioni inquinanti dell’impianto siderurgico”.
Tutto ciò considerato, il Codacons ha chiesto al Consiglio di Stato di sospendere i provvedimenti impugnati ordinando il riesame dello stesso alla luce dei motivi di ricorso e in contraddittorio con i ricorrenti, e di condannare il MISE a risarcire i ricorrenti del danno ingiusto causato dal suo illegittimo comportamento.
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