28 Novembre 2018

«Ambiente svenduto», nuova udienza ma si cambia sede per guasto elettrico

Riprende stamattina, con il prosieguo del controesame del custode giudiziario Barbara Valenzano, il processo «Ambiente Svenduto», chiamato a fare luce sul presunto disastro ambientale provocato dall’ attività dello stabilimento siderurgico Ilva negli anni compresi tra il 1995 e il 2013, gli anni della gestione Riva. Cambierà la sede, perché il presidente del tribunale Franco Lucafò, ha chiesto e ottenuto che il dibattimento si svolga nella corte d’ appello e non nell’ aula bunker a causa di un serio guasto elettrico: l’ appello sarà fatto nell’ aula bunker, poi la corte e le parti si trasferiranno nell’ edificio di fronte, nella sede della corte d’ appello. Il dibattimento continua intanto ad essere seguito con estrema attenzione in tutta Italia dai principali studi legali specializzati in diritto dell’ ambiente e dalla dottrina per le decisioni che vengono assunte, trattandosi di un processo unico in Italia per numero di imputati, gravità delle accuse e aspetti giuridici in qualche caso innovativi. Una decisione giurisprudenziale di merito, presa dalla Corte d’ Assise il 4 ottobre 2016 e poi confermata dalla Cassazione, che – ponendosi in consapevole contrasto con l’ orientamento assolutamente dominante – ha ammesso la costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili secondo la legge 231 del 2001, è stata esaminata con attenzione dal consigliere di Cassazione Sergio Beltrani e pubblicata sul sito di Unicost (componente moderata della magistratura associata), riproponendo, principalmente agli addetti ai lavori ma non solo, il problema dell’ ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti. La Corte di assise di Taranto (con l’ allora presidente Michele Petrangelo, in seguito sostituito da Stefania D’ Errico, e con il giudice a latere Fulvia Misserini, che ha curato la redazione dell’ ordinanza ammissiva) ha ammesso la costituzione di parte civile presentata dall’ Asl di Taranto (con l’ avvocato Stefano De Francesco), Legambiente (tramite gli avvocati Eligio Curci e Ludovica Coda), Codacons e dodici privati cittadini nei confronti dell’ Ilva, di Riva Fire e Riva Forni elettrici, essenzialmente valorizzando, a fondamento della decisione, il fatto che il legislatore delegato, con il decreto legislativo 231 del 2001, non ha esercitato la delega ricevuta dalla legge n. 300 del 2000 nella parte in cui menzionava, tra i principi ed i criteri direttivi da osservare, la possibilità di prevedere che «il riconoscimento del danno a seguito del l’ azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l’ accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito» e che «la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’ inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni». Secondo il collegio, la scelta del legislatore delegato di non prevedere espressamente la possibilità della costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ai sensi della 231 del 2001 non sarebbe frutto della volontà di escludere la possibilità dell’ esercizio dell’ azione civile in danno dei predetti enti, bensì della volontà di non esercitare la delega ricevuta, che avrebbe comportato l’ adozione, nei confronti degli enti, di un sistema peggiorativo e sanziona torio rispetto alle ordinarie regole di imputazione della responsabilità (sia essa civile che penale). La Corte tarantina ha concluso, pertanto, affermando che non esistono ragioni espresse che inducano a negare la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti degli enti responsabili ai sensi della 231 del 2001. Fatta questa premessa, il magistrato Beltrani ricorda il contrario orientamento della giurisprudenza della Cassazione che fi no ad allora era emerso e che della questione si era occupata anche la Corte di Giustizia dell’ Unione europea che nel 2012 aveva ritenuto la compatibilità della disciplina italiana alla normativa europea, e anche la giurisprudenza della Corte costituzionale. Beltrani ricorda che l’ individuazione della natura giuridica della responsabilità degli enti nell’ ordinamento italiano è particolarmente controversa, sottolineando come sul punto, la dottrina sia estremamente divisa tra chi ritiene che si tratti di responsabilità amministrativa; chi invece ritiene che si tratti di responsabilità penale; e chi, infine, ritiene che si tratti di un tertium genus, di una terza via. La tesi della Corte di assise di Taranto, secondo la quale le vigenti disposizioni di legge consentono, e non escludono, la costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ai sensi della 231 del 2001, è motivata secondo il dottor Beltrani sulla base di riferimenti certamente acuti, che appaiono condivisibili, e, soprattutto, non agevolmente superabili. «In particolare – si legge nella nota del dottor Beltrani – non appaiono decisivi, in senso contrario, i dubbi avanzati (con decisione, da parte della dottrina; più timidamente, da parte della giurisprudenza) sull’ effettiva esistenza di danni ulteriori derivanti direttamente dall’ illecito dell’ ente». Le conclusioni della Corte di assise tarantina sarebbero, insomma, legittimate dalla natura (anche) penale della responsabilità da reato degli enti, e dal richiamo delle disposizioni del codice di procedura penale. «Peraltro, anche se si volesse ritenere la tesi dei giudici taran tini non condivisibile, perché fondata su argomenti non decisivi, che tutte le giurisprudenze intervenute in argomento hanno ritenuto insufficienti, la presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione nel senso della natura (anche o soltanto) penale della responsabilità da reato degli enti, con la ferma esclusione della natura esclusivamente amministrativa di detta responsabilità, impone, per evidenti ed ineludibili esigenze di coerenza sistematica, l’ esigenza di ripensare le conclusioni cui si è pervenuti in tema di ammissibilità o meno della costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ai sensi della 231 del 2001, legittimando la riproposizione di non peregrini dubbi sulla legittimità dell’ orientamento attualmente dominante». «L’ esclusione della parte civile dal processo in danno degli enti potrebbe, inoltre, porsi oggi in contrasto con l’ articolo 117, comma 1, della Costituzione e con la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel processo penale, contrasto che la Corte di Giustizia ha già escluso, ma valorizzando unicamente la natura esclusivamente amministrativa della predetta responsabilità: come illustrato, l’ orientamento della Corte di Giustizia sembra dover essere rivisitato, perché fondato su un presupposto interpretativo di diritto interno ormai non più attuale, in quanto decisamente superato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole espressione, che ha riconosciuto la natura (anche o soltanto) penale della responsabilità da reato degli enti. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, essendo la dichiarazione d’ illegittimità di una disposizione giustificata unicamente dalla constatata impossibilità di offrirne un’ interpretazione conforme a Costituzione». «Nel caso in esame, la constatata possibilità di offrire del quadro normativo di riferimento sia un’ interpretazione che lo pone in contrasto con parametri costituzionali, sia un’ interpretazione conforme a Costituzione (quella prescelta dalla Corte di assise di Taranto) sembrerebbe imporre di optare per quest’ ultima – conclude il dottor Beltrani superando l’ orientamento attualmente consolidato della giurisprudenza». [mimmo mazza]

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