13 Aprile 2018

Molisannio, ricorso -flop e spese legali da rimborsare

Castelvetere. Crac Molisannio, il Tribunale di Roma rigetta il ricorso promosso dal Codacons, per conto dei risparmiatori, contro Banca d’ Italia per omessa vigilanza. Rigettate le domande poiché si sono prescritti i diritti risarcitori vantati dai risparmiatori, che sono stati condannati anche, in solido, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite di 21.387 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cassa previdenza avvocati come per legge. Doccia gelata per una settantina di risparmiatori che avevano presentato ricorso. «Oltre il danno pure la beffa per le spese legali», hanno commentato alcuni risparmiatori, dopo la battaglia persa dai legali del Codacons. Le famiglie che hanno creduto ed investito nella Molisannio spa si trovano oggi con la sola speranza, realmente minima, di poter recuperare qualcosa dalla procedura di concordato. Se i controlli fossero stati tempestivi, come sostenevano i legali del Codacons, la società avrebbe dovuto sospendere immediatamente la sua attività di raccolta non autorizzata, e i risparmiatori avrebbero evitato di vedersi azzerati i risparmi. Si ricorda che la società finita nel mirino degli inquirenti, aveva diverse sedi a Benevento, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, Paduli, San Giorgio La Molara, Castelvetere e anche una sede a Isernia. I risparmiatori avevano chiesto la tutela risarcitoria del proprio diritto all’ integrità patrimoniale leso dalla dedotta inerzia dell’ Ufficio italiano cambi e della Banca d’ Italia, che avevano asseritamente omesso di esercitare i propri poteri sanzionatori e di controllo sull’ attività della Molisannio spa. Il Tribunale però ha ritenuto che nella vicenda non e` ravvisabile, ne’ invero e` stata allegata in punto di fatto dalle parti attrici, una relazione anche solo da contatto sociale, tra queste ultime e gli enti menzionati, pregressa rispetto alla manifestazione del pregiudizio di cui e` chiesto il risarcimento, consistente quest’ ultimo nelle ridotte possibilità di ottenere, nell’ ambito della procedura concordataria, l’ integrale realizzazione dei crediti derivanti dai rapporti finanziari tra le stesse e la società Molisannio. E’ stata affermata, pertanto, la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta, con conseguente rilevanza del termine di prescrizione quinquennale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
paolo bontempo

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