5 Aprile 2018

«Nessuna abnormità in quell’ ordinanza»

«ok il provvedimento impugnato: è previsto dall’ ordinamento come esercizio di un potere specifico»
«L’ ordinanza impugnata, pur viziata da errori di interpretazione dei presupposti per accedere alla applicazione della sanzione su richiesta per l’ ente, si iscrive tuttavia nel perimetro del modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall’ ordinamento come esercizio di un potere specifico conferito dall’ art. 63 decreto legislativo n. 231 del 2001 al giudice, né in senso funzionale, giacché essa non determina alcuna stasi processuale». È quanto scrive la VI sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Vincenzo Rotundo, relatore Frabrizio D’ Arcangelo) nelle motivazioni, depositate nei giorni scorsi, della sentenza con cui il 20 dicembre scorso ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Ilva Spa e Riva Forni Elettrici (a giudizio, con la società Partecipazioni industriali e 44 persone fisiche, nel processo per il presunto disastro ambientale causato dal siderurgico) contro l’ ordinanza della Corte d’ Assise di Taranto che respingeva le richieste di patteggiamento. I giudici non rilevano «l’ abnormità della decisione». Nella vicenda erano intervenuti il Codacons e alcuni cittadini di Taranto rappresentati dall’ associazione, che avevano chiesto alla Suprema Corte di rigettare il ricorso di Ilva e Riva Forni elettrici e di confermare la pronuncia della Corte d’ Assise. «Un patteggiamento – sottolinea in una nota Carlo Rienzi, presidente del Codacons – sarebbe stato impensabile e avrebbe danneggiato la collettività. Ora sarà possibile ottenere fino in fondo giustizia e accertare le responsabilità dell’ Ilva e della famiglia Riva». La proposta di patteggiamento per Ilva prevedeva otto mesi di commissariamento giudiziale, 241 milioni di euro a titolo di confisca (quale profitto del reato commesso fra il 2009 ed il 2013) e altri 2 milioni come sanzione; per Riva Forni Elettrici il pagamento di 2 milioni di euro.

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