Lotta alla ludopatia, resta a carico del ministero l’ obbligo di emanare linee d’ azione
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fonte:
- Il Sole 24 Ore
Il ministero dell’ Economia e delle Finanze è sempre tenuto ad emanare le linee d’ azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. L’ evoluzione delle norme – e in particolare l’ entrata in vigore del cosiddetto decreto Balduzzi – non solleva l’ amministrazione da questo obbligo. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4539 del 28 settembre . La vicenda La controversia parte dalla class action intentata dal Codacons e dalla Società italiana di intervento sulle patologie compulsive per l’ emanazione delle linee d’ azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia da gioco compulsivo. La materia era stata originariamente disciplinata dalll’ articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 prevedeva l’ adozione di un decreto interdirigenziale da parte del ministero dell’ Economia e delle Finanze, dell’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della salute, d’ intesa con la Conferenza unificata al fine di dettare le linee d’ azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Successivamente il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 (decreto Balduzzi) ha disciplinato ex novo la materia individuando direttamente (con norma di rango primario) le linee d’ azione contro i fenomeni ludopatici, da attuarsi con decreti legislativi delegati, l’ emanazione dei quali renderebbero inutile, oltre che inopportuna, l’ adozione dell’ anzidetto decreto interdirigenziale. Secondo le amministrazioni coinvolte, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo, si sarebbe realizzato il superamento, con disciplina di rango primario, degli obblighi previsti in un primo tempo. La decisione Confermando la sentenza del Tar Lazio, il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’ emanazione successiva del decreto Balduzzi non ha fatto venir meno l’ obbligo a emanare le linee guida per il contrasto alla ludopatia previsto fin dal 2010 e rimasto inattuato. Infatti, il decreto Balduzzi costituisce un passo ulteriore nella tutela avverso i fenomeni di ludopatia, che va ad aggiungersi ai meccanismi già previsti da leggi precedenti e rimasti inattuati. La stessa diversità contenutistica delle due discipline e degli obiettivi che esse si prefiggono depongono, invero, nel senso di dovere ritenere le due previsioni normative complementari tra di loro e legate, pertanto, da un nesso di continuità e di progressività nel sistema di tutela e di protezione, piuttosto che, invece, di reciproca esclusione. In un sistema cosiddetto a tutele crescenti, l’ entrata in vigore del decreto Balduzzi non rappresenta e non può rappresentare un ostacolo all’ adozione di un atto amministrativo generale previsto da una legge tuttora in vigore, ma anzi costituisce un passo necessario verso l’ attuazione di obiettivi posti dal legislatore in modo frammentato e rimasti ancora, allo stato, lettera morta nonostante le tante leggi succedutesi in materia. Anzi, la mancata attuazione sia della legge del 2010 sia del decreto Balduzzi corre il rischio di innescare «un circolo vizioso per cui la mancata attuazione di una norma verrebbe superata da una nuova norma che, nell’ abrogare la prima, resterebbe anch’ essa non attuata». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
DANIELA CASCIOLA
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