Equanime trattamento medico-legale in merito all’assolvimento del servizio militare di leva per i giovani in possesso del profilo sanitario PS3E o PS4 prima dell’incorporazione con quelli aventi medesimo profilo sanitario dopo l’incorporazione.
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE LEVA
RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO – MILITARIZZAZIONE
MOBILITAZIONE CIVILE E CORSI AUSILIARI
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE
PIAZZALE K. ADENAUER
00144 ROMA – EUR
E PER QUANTO DI COMPETENZA
MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO CENTRALE PER GLI STUDI GIURIDICI E LEGISLAZIONE
U.D.C. SEGRETERIA
VIA XX SETTEMBRE 123/A
00187 ROMA
Oggetto: studi giuridici e legislazione.
Il responsabile dello sportello nazionale CODACONS "Uomo in Divisa", evidenzia quanto segue:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.504, nel comma 2° dell’art.7, recita testualmente: "in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministero della Difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati nel comma 1° del presente articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze Armate, il Ministero della Difesa, può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni titoli elencati nel comma 1°" e nel comma 3°, così recita testualmente: "qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono essere altresì dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in ordine di priorità, in una delle seguenti condizioni". Nel comma 4° dello stesso art. 7, virane testualmente dettocce "le condizioni cui alle lettere a), b) e d) del comma 3° sono determinate con decreto del Ministero della Difesa" altresì il comma 7 del predetto art.7, recita testualmente: "il Ministero della Difesa indice, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva", il coma 6° del già citato art.7, recita testualmente: "l’elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio, e da questi trasmessi ai comuni di residenza dei dispensati per l’affissione agli albi comunali".
- Da quanto sopra, si evince che all’Amministrazione della Difesa è stata data ampia discrezionalità per la predisposizione della tipologia delle classi e del loro conseguente manifesto di chiamata, per l’assolvimento del servizio militare obbligatorio di leva, con ciò una situazione debitamente rappresentata e documentata, può essere ritenuta valida per l’ottenimento della dispensa dal servizio militare di leva, per un giovane, ma non valida per un altro, in quanto non riportata nel manifesto di chiamata, e ciò determina una evidente disparità tra due soggetti aventi pari titolo ed ciò lascia appalesare un vizio di costituzionalità del disposto legislativo;
- In data 22 dicembre 1998 venne emanato il decreto ministeriale, ai sensi dei comma 3° e 4° dell’art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n.504, che disciplina la dispensa dal servizio di leva, nell’ipotesi venissero previste eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione e che indica le condizioni occorrenti per la dispensa e che demanda al Ministero della Difesa la determinazione di quelle previste alle lettere a), b), e d) del comma 3° del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.504,. Nel predetto decreto ministeriale del 22 dicembre 1998, venne ritenuto che le condizioni indicate nella lettera b) del suddetto comma 3° dell’art.7 del decreto legislativo, erano già state sufficientemente determinate nel testo legislativo e che pertanto si decretava solamente per quanto atteneva alle condizioni previste alle lettere a) e d) di detto comma 3° dell’art.7 del decreto legislativo.
- In data 16 ottobre 2000, venne emanato il decreto ministeriale ad integrazione e modificazione al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 1998, relativamente all’individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva. In esso veniva ancora riconosciuto che erano sufficientemente determinate nel testo legislativo, le condizioni indicate nella lettera b) dello stesso, ma altresì venne ritenuto opportuno meglio esplicitare ed integrare, alla luce e sulla scorta dell’esperienza maturata nella trattazione dei procedimenti amministrativi correlati a tali problematiche, le condizioni occorrenti per la dispensa e previste alla lettera a) e d), del comma 3° dell’art.7 del testo legislativo.
- In data 30 luglio 2001 venne emanato il decreto ministeriale, che ulteriormente integrava quanto previsto nel decreto ministeriale del 22 dicembre 1998, già precedentemente integrato dal contenuto del decreto ministeriale 16 ottobre 2000, e ciò per quanto previsto per le condizioni contemplate nella lettera a) del comma 3° dell’art.7 del testo legislativo (decreto legislativo 30 dicembre 1997 n.504).
- In data 14 ottobre 1998 venne emanato il decreto ministeriale contenente "criteri concernenti l’attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minore indice di idoneità somato-funzionale o psico-attitudinale", e ciò in esecuzione ed ottemperanza di quanto previsto alla lettera c) del comma 3° dell’art.7 del testo legislativo.
- In data 29 marzo 2001, l’Ufficio Reclutamento, Stato Avanzamento del 1° Reparto Personale dello Stato Maggiore della Difesa, con il foglio n. prot. 116/3/1496/4205, ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento dell’invio in L.I.S.A.A.C., nei confronti del personale, al quale viene attribuito, in epoca successiva all’incorporazione il coefficiente di: "Ps3" e "Ps4".
- Con la presente si chiede di conoscere:
- Il numero e la data del decreto ministeriale, che eventualmente ha sostituito eo integrato, il D.M. 14 ottobre 1998, e ciò alla luce e sulla scorta del D.M. 4 aprile 2000, n.114 ("Regolamento recante norme in materia di accertamento dell’idoneità al servizio militare"), adottato in attuazione dell’art.1 della legge 20 ottobre 1999, n.2380, e della correlata direttiva tecnica, del 19 aprile 2000, prevista al comma 4° dell’art.3 di detto D.M. 4 aprile 2000, attualmente vigente e gli estremi della sua pubblicazione nella G.U.;
- Se la previsione del criterio di priorità decrescente, previsto al par.1 del comma 3 dell’art.7 del succitato decreto legislativo, per la disposizione della lettera c) si trova sott’ordinata a quelle delle precedenti lettere a) e b), ma sovraordinata a quella successiva della lettera d), ha trovato o meno, un compiuto e puntuale riscontro, negli elenchi previsti dal comma 6° dell’art.7 di detto decreto legislativo;
- Se è stato adottato o meno un analogo provvedimento normativo, nei confronti di tutti i giovani in possesso, prima della loro incorporazione dei coefficienti 3 e 4 del loro profilo sanitario, psichiatrico, a quello preso dallo S.M.D., e ciò per non determinare, a parità di condizioni medico legali, palesi situazioni di distonia, tra coloro a cui viene attribuito il Ps3 ed il Ps4, prima dell’incorporazione, e coloro a cui viene attribuito dopo la loro incorporazione.
Quanto sopra ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 10 ed 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
Porge i migliori saluti, rimanendo in attesa del certo esaustivo riscontro alla presente.
Salerno, 24 ottobre 2001
Prof. Enrico Marchetti
(Presidente Codacons Campania)
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