“SOSTEGNO AMICO” DOMANDA 3
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L’inabilitazione è uno strumento giuridico diretto a tutelare determinati soggetti individuati dalla legge che non sono in grado di comprendere il valore e il significato degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (ad esempio vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, accettazione di eredità ecc.) e necessitano, pertanto, dell’assistenza di un curatore nominato dal Tribunale.
Possono beneficiare del procedimento di inabilitazione le seguenti categorie di soggetti:
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gli infermi di mente non talmente gravi da far luogo all’interdizione (misura di protezione particolarmente incisiva che limita la capacità di agire di alcuni soggetti in situazioni di grave infermità) vale a dire quelle persone che, pur essendo affette da malattia, non sono totalmente prive della capacità di intendere e volere
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i prodighi (coloro che sono mossi da un impulso patologico che li spinge a sperperare) che espongono se stessi e la famiglia a gravi pregiudizi economici
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chi abusa abitualmente di bevande alcooliche e di stupefacenti al punto di esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici
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i sordi e ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente per far acquisire loro la capacità di curare personalmente i propri interessi.
L’inabilitazione può essere pronunciata anche nei confronti del minorenne nell’ultimo anno della sua minore età (17 anni) anche se è destinata ad avere effetto dal giorno del raggiungimento del diciottesimo anno.
L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata da determinati soggetti:
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dallo stesso inabilitando
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dal coniuge
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dalla persona stabilmente convivente
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dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii)dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado dal pubblico ministero (un magistrato del tribunale).
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