“SOSTEGNO AMICO” DOMANDA 2
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L’interdizione giudiziale è volta a tutelare (contrariamente al comune modo di pensare che in passato considerava l’applicazione di questo provvedimento come “disonorevole”) soggetti individuati in maniera puntuale dalla legge: il maggiore di età e il minore (nell’ultimo anno della sua minore età), che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. L’unico modo per tutelare queste persone è, pertanto, quello di privarle della capacità di compiere atti suscettibili di avere rilievo giuridico e potenzialmente lesivi dei loro interessi.
È uno strumento di protezione particolarmente incisivo volto a privare della capacità di agire (cioè la capacità, che si acquista con la maggiore età, di compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica, ad es.: vendere o donare un immobile) soggetti che si trovano in condizioni psicofisiche tali da renderli incapaci a provvedere ai loro interessi
L’interdizione è pronunciata con sentenza dal Tribunale nei confronti di soggetti che abbiano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
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infermità di mente: si intende una malattia grave al punto che impedisce al soggetto di esprimere liberamente e consapevolmente una volontà;
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abitualità dell’infermità: vale a dire una malattia irreversibile e/o incurabile (ad esempio non è sufficiente un esaurimento nervoso destinato a risolversi);
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incapacità del soggetto a provvedere ai propri interessi (sia quelli economici sia quelli extrapatrimoniali);
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necessità di un’adeguata protezione. Si tenga presente che l’interdizione è uno strumento residuale rispetto alla amministrazione di sostegno: si procede ad essa qualora gli altri strumenti di protezione non siano idonei e/o sufficienti.
Il Ricorso per richiedere l’interdizione può essere presentato da determinati soggetti:
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dallo stesso interdicendo;
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dal coniuge;
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dalla persona stabilmente convivente;
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dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii);
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dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado;
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dal pubblico ministero (un magistrato del tribunale).
Con la sentenza che dichiara l’interdizione viene disposta la nomina di un tutore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l’interdetto e di amministrare il suo patrimonio.
La sentenza viene annotata dal cancelliere nel registro delle tutele e comunicata all’ufficiale dello stato civile per essere annotata a margine dell’atto di nascita.
Con la sentenza di interdizione (o previamente con la nomina di un tutore provvisorio in corso di causa) la gestione del patrimonio dell’interdetto e gli atti relativi ad esso sono affidati al tutore, che si sostituisce, per così dire, alla persona incapace.
Il tutore può:
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compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione (cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza) necessari alla vita quotidiana dell’interdetto;
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compiere gliatti di straordinaria amministrazione (ad esempio vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, accettazione di eredità ecc.) solo previa autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, a seconda dei casi di cui agli artt. 412-413 del codice civile.
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il tutore deve, inoltre, tenere la contabilità della sua amministrazione e renderne conto annualmente al giudice tutelare.
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