Disegno di legge n. 6433 “Delega al Governo per la riforma del servizio militare”
PROGETTO DI LEGGE – N. 6433
DISEGNO DI LEGGE presentato dal ministro della difesa SCOGNAMIGLIO PASINI di concerto con il ministro dell’interno JERVOLINO RUSSO con il ministro delle finanze VISCO con il ministro della giustizia DILIBERTO con il ministro per la funzione pubblica PIAZZA con il ministro del lavoro e della previdenza sociale SALVI con il ministro per le pari opportunità BALBO con il ministro per la solidarietà sociale TURCO con il ministro dei trasporti e della navigazione TREU e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica AMATO
Delega al Governo per la riforma del servizio militare
Presentato l’8 ottobre 1999
Onorevoli Deputati! – I profondi mutamenti occorsi nello scenario strategico internazionale nell’ultimo decennio degli anni 1990 configurano nuovi e più diversificati rischi e sfide alla sicurezza, per far fronte ai quali le organizzazioni e le alleanze di cui l’Italia fa parte (in primis l’Alleanza atlantica e l’Unione europea) si stanno necessariamente trasformando ed attrezzando.
Le forze militari, infatti, oltre al tradizionale e perdurante ruolo di difesa della sovranità ed integrità nazionale, sono chiamate ad una funzione più dinamica per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva con operazioni di gestione delle crisi e di supporto della pace. Ciò implica la necessità di trasformare lo strumento militare dalla sua configurazione statica ad una più dinamica di proiezione esterna, con più rapidi tempi di risposta all’insorgere dell’esigenza ed una più completa e complessa preparazione professionale.
Il modello interamente volontario è quello che meglio risponde a questa nuova connotazione e funzione dello strumento militare. E’ una scelta che ha già compiuto la grande maggioranza degli alleati europei ed atlantici con limitate eccezioni. Non si tratta, peraltro, di abolire la coscrizione obbligatoria, ma solo di prevederla in casi eccezionali, quali quelli di guerra o di crisi di particolare rilevanza, che richiedano interventi organici. Tra l’altro non è possibile sottacere che il rilevante calo demografico in atto in Italia unito all’incremento del fenomeno dell’obiezione di coscienza rende sempre più difficile raggiungere contingenti di leva idonei a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate. Difficoltà acuite sia dalla spinta alla regionalizzazione sia dalla riduzione a dieci mesi della durata del servizio militare, che ha ridotto il periodo di reale operatività dei militari di leva, insufficiente per determinati settori o particolari sistemi d’Arma.
Per procedere alla trasformazione dello strumento militare, occorre innanzitutto definire le nuove dimensioni delle Forze armate professionali, ovvero il punto di arrivo della connessa contrazione.
Il dimensionamento dello strumento professionale non può derivare che dalle primarie esigenze operative, che possono essere così riassunte:
– impegni operativi concordati all’interno dell’Alleanza atlantica e dell’Unione europea occidentale;
– crescente concorso alle operazioni di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite (stand-bay arrangements) e dell’OSCE;
– contributi delle forze multinazionali europee: (l’EUROFOR e l’EUROMARFOR con Spagna, Portogallo e Francia; l’EUROGRUPPO AEREO con Francia e Regno Unito; la FORZA ANFIBIA italo-spagnola; la Forza multinazionale terrestre (MLF) con Slovenia e Ungheria; la Forza multinazionale di pace del sud-est Europa (MPFSEE) con Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania, Albania e FYROM: la Forza di pace europea SHIRBRIG a disposizione dell’ONU);
– impegni nazionali per la difesa del territorio ed il concorso della salvaguardia delle libere istituzioni e della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità.
– Occorre inoltre tenere conto che i Paesi europei più significativi per peso economico e demografico (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna), si pongono per lo strumento militare un obiettivo oscillante dai 170 mila uomini della Spagna ai 300 mila della Germania passando attraverso i 210 mila del Regno Unito ed i 240 mila della Francia. In tale contesto, l’obiettivo correntemente in itinere del nostro modello misto leva-professionisti di 230 mila uomini risulta coerente ed in linea con quello dei partner europei a noi assimilabili. Peraltro, pur tenendo ferma l’esigenza di rispettare gli impegni operativi assunti, il passaggio da un modello misto ad uno tutto professionale, composto da personale maschile e femminile, potrà permettere di conseguire una ulteriore riduzione quantitativa per il più alto coefficiente di utilizzo del personale tutto volontario e per il recupero discendente dal riordino del settore del reclutamento e della componente addestrativa e formativa.
Partendo dall’attuale livello di circa 270 mila uomini, l’insieme di questi fattori fa ritenere, pur rispettando gli attuali impegni operativi assunti, perseguibile una riduzione dello strumento militare interamente professionale a 190 mila unità, ovvero di ben 80 mila unità in meno della consistenza attuale e di 40 mila unità in meno rispetto al citato obiettivo del sistema misto (230 mila uomini), con una sostanziale conferma della componente civile (circa 43 mila unità). In tale prospettiva occorrerà:
– procedere nella riduzione dei volumi organici degli ufficiali e dei sottufficiali mantenendo, peraltro, un rapporto percentuale tra le categorie rispondente alle esigenze ordinative e funzionali. Ciò tenendo comunque conto che la disponibilità di tale personale si va facendo sempre più pressante per i crescenti impegni di presenza nei programmi, negli staff e nei quartieri generali internazionali;
– ridurre progressivamente l’entità della truppa di leva, fino a sospendere il reclutamento, sostituendola con personale volontario in servizio permanente e in ferma di uno o cinque anni. In particolare, la ferma di cinque anni risulta indispensabile per contenere l’entità dei reclutamenti ai livelli elevati, ma comunque perseguibili (circa 10 mila volontari l’anno, a fronte dei circa 17 mila volontari l’anno che risulterebbero necessari con le attuali ferme di tre anni). Parimenti, risulta essenziale la ferma di un anno sia per compensare eventuali scarse adesioni alle ferme di cinque anni sia soprattutto per far fronte, durante il transitorio, ad eventuali insufficienti contingenti di leva. Ciò tenuto conto che, in tale fase, verrebbe offerta ai giovani la possibilità di assolvere agli obblighi di leva con soli due mesi aggiuntivi, ma con lo stesso trattamento economico dei volontari. Nel regime la ferma di un anno conserverà comunque immutata la sua validità, in quanto potrà consentire di estendere il reclutamento di volontari ad un bacino maggiormente qualificato. Ciò, potendo presupporre l’interessamento del settore giovanile diplomato – universitario in cerca di lavoro – prima sistemazione e di coloro che desiderano "esplorare il mondo militare", con congrua remunerazione, senza peraltro impegnarsi per un lungo periodo e ponendo comunque le premesse per un accesso agevolato nelle Forze armate. Inoltre, si offrirà così una possibilità a tutti i giovani che desiderano comunque contrarre un’esperienza militare in relazione alla situazione sociale, interessi culturali o per adesione alle associazione d’Arma, che tra l’altro potrebbero costituire parte attiva della catena promozionale.
Per determinare i possibili tempi di transizione dal modello misto a quello professionale occorre analizzare l’andamento delle singole categorie, in modo da consentire di disporre di personale sempre in grado di assolvere i compiti assegnati e gli impegni assunti.
Per gli ufficiali è già operante la riduzione sancita dal decreto legislativo n. 490 del 1997, per raggiungere le 21.900 unità entro il 2005 secondo una progressione riduttiva, gia iniziata da un livello di 28 mila unità. Pertanto, ulteriori riduzioni dovranno operare da tale situazione. Per quanto concerne i sottufficiali si tratterà di una riduzione sicuramente più consistente e rilevante. Per assorbire le conseguenti eccedenze con limitati riflessi sull’alimentazione annuale e sulla operatività dei reparti, si impongono soluzioni transitorie di lunga durata, ferma restando la consistenza massima delle 190 mila unità. Tuttavia, il fattore principale su cui calibrare i tempi per la transizione dal modello misto a quello tutto volontario è rappresentato dal personale di truppa, il cui livello attuale è di circa 30 mila unità. Conseguentemente, rispetto al volume ipotizzabile di circa 110 mila volontari, si rende necessario reclutare un totale di circa 80 mila unità; di questi quelli a ferma prefissata possono essere reclutati nel quinquennio della transizione programmata, mentre per quelli in servizio permanente occorreranno periodi più lunghi, in cui avverrà una naturale compensazione tra i vuoti presenti nel ruolo dei volontari in servizio permanente e le eccedenze degli altri ruoli. E’ comunque un volume notevole da reperire sul mercato del lavoro giovanile, un mercato che in Italia ha fino ad ora dimostrato modesta propensione verso la domanda di militari volontari, quanto meno alle attuali condizioni. In sostanza, con le dovute incertezze legate alla effettiva capacità di reclutare i volontari di truppa, si può ipotizzare in non meno di cinque anni dall’approvazione dei decreti delegati il periodo per una significativa transizione al modello tutto volontario ipotizzato, conseguendo al termine di questo periodo transitorio un livello pari a circa l’81 per cento della consistenza prevista, in progressivo aumento per un sostanziale raggiungimento del regime nell’arco di un decennio. Peraltro, l’Italia è un Paese dove, pur a fronte di alti livelli di disoccupazione giovanile e di una pressante richiesta di personale volontario di truppa da parte delle Forze armate, non si riesce, al presente, a soddisfare adeguatamente l’attuale domanda di personale volontario a ferma prefissata. La conclusione che se ne deve trarre è che la domanda professionale legata al personale volontario di truppa non è, allo stato, sufficientemente competitiva sul mercato del lavoro giovanile. E’ evidente che l’esigenza di soddisfare una domanda aggiuntiva di circa 80 mila unità rispetto all’attuale consistenza di 30 mila unità, pone problemi di grande rilevanza che non sono risolvibili senza creare condizioni più interessanti per l’offerta. In questo contesto il conseguimento dei necessari livelli di personale volontario di truppa appare perseguibile se in presenza di un nuovo e più favorevole quadro normativo volto a:
– prevedere un più adeguato trattamento economico e giuridico;
– prevedere per i volontari in ferma prefissata sbocchi interni alle Forze armate nel ruolo dei volontari in servizio permanente, nonché per questi ultimi maggiori possibilità di passaggio nelle categorie superiori;
– consentire al personale che non trova collocazione nell’ambito delle Forze armate al termine della ferma di avere uno sbocco occupazionale, prevedendo assunzioni nella pubblica amministrazione, accesso diretto alle carriere iniziali nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e nei ruoli civili della Difesa, nonché facilitazioni per il collocamento sul mercato del lavoro privato.
Tenuto conto della complessità del processo di trasformazione proposto, appare opportuno e necessario prevedere un periodo sperimentale triennale (2000-2002), al termine del quale riservarsi la valutazione per procedere con successivo provvedimento legislativo alla completa trasformazione dello strumento militare in professionale di 190 mila unità precedentemente delineato.
Uno dei problemi essenziali per dare concretezza e credibilità ad un modello volontario è costituito oltre che dalle risorse umane, anche dalla disponibilità di quelle finanziarie. Al riguardo, gli oneri connessi al passaggio da un sistema misto ad uno tutto volontario sono principalmente legati alla maggiore retribuzione del personale volontario rispetto a quello di leva, che nei tre anni del periodo di sperimentazione sono valutati dell’ordine di 81.361 e 618 miliardi di lire.
La completa trasformazione del modello dello strumento militare in senso professionale configura anche l’esigenza di un ricorso a fonti esterne (out-sourcing) in molteplici servizi oggi garantiti prevalentemente dal personale di leva.
Vi è poi la necessità di portare le strutture logistiche a livelli di maggiore qualità compatibili con l’esigenza di vita di un personale di truppa tutto volontario nonché di dotare le Forze armate di equipaggiamenti, armi e mezzi adeguati ad uno strumento operativo interamente professionale. Per altro verso la riduzione del numero complessivo del personale militare e la prevedibile diminuzione di costi di struttura comporteranno considerevoli recuperi ed una maggiore flessibilità della struttura dei costi fissi variabili.
In sintesi, il mutato scenario operativo e strategico porta ad affermare che uno strumento militare interamente volontario è possibile e nell’attuale contesto è il solo rispondente alle nuove esigenze di sicurezza e di difesa.
Tale modello potrà essere modulato su una consistenza dell’ordine delle 190 mila unità militari e di circa 43 mila civili.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).
Il provvedimento costituisce il necessario presupposto per consentire la trasformazione del modello di difesa da "misto", cioè comprensivo di militari di leva e volontari, in un modello finale interamente professionale di 190 mila unità tra ufficiali, sottufficiali e volontari in ferma prefissata ed in servizio permanente, con relativa "sospensione" della coscrizione. Le norme predisposte, peraltro, prevedono un periodo sperimentale di tre anni di iniziale trasformazione dello strumento militare verso un modello totalmente professionale. Al termine di tale triennio si provvederà ad una verifica del livello di operatività delle Forze armate e alla emanazione di un disegno di legge per la completa trasformazione delle stesse in interamente professionali individuando, contestualmente, i mezzi finanziari per la copertura a regime del provvedimento. In tale quadro, sono previsti due decreti legislativi che producono oneri e risparmi.
2. In particolare:
a) il primo decreto è finalizzato a delineare un nuovo quadro regolamentare per leva e volontari, tenendo conto dell’obiettivo finale sopra indicato. A tale fine, è stato previsto: per preservare il bacino di giovani disponibili alla chiamata alle armi: la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo un trend di incorporazioni plausibile con le esigenze dello strumento ancora non soddisfatte da personale volontario, ma in termini ovviamente riduttivi e comunque tali da assicurare nel periodo sperimentale un livello delle unità di leva progressivamente in riduzione, compatibile con le esigenze operative e funzionali nell’ottica della successiva riduzione a 190 mila unità del modello; per consentire i necessari reclutamenti di volontari: ferme di uno o cinque anni e due rafferme biennali (dopo i cinque anni di ferma prefissata e per il personale reclutato ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 1995), con possibilità di immissione solo per il personale con più di un anno di servizio: nel servizio permanente delle Forze armate; nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997; nella pubblica amministrazione. In particolare, nel triennio in esame 2000-2002:
sono ridotte le incorporazioni della leva a 88 mila unità con relativi recuperi di risorse (allegato 1); inoltre, sono previste agevolazioni di carattere economico (oneri in allegato 2) in linea con indicazioni generali previste dall’articolo 45, comma 5, della legge n. 449 del 1997 e volte a favorire il rientro periodico alla località di residenza dei militari che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri ovvero viaggi gratuiti;
è previsto per il citato triennio 2000-2002 un reclutamento di 30.506 volontari in ferma prefissata, cioè di un’entità che essendo coincidente con il contingente massimo già sancito dal decreto legislativo n. 196 del 1995 (30.759 unità) per i volontari in ferma triennale, normalmente autorizzato con legge di bilancio, non è produttiva di oneri. Tale entità, tra l’altro, può essere incrementata per coprire le carenze organiche del ruolo dei volontari in servizio permanente ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 196 del 1995. In sostanza, non venendo modificati i naturali moduli di alimentazione annuali (circa 10 mila unità), non si produce una spesa (allegato 3). In tale quadro gli oneri derivano dalle possibilità di rafferma biennali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), (citato allegato 3), da disciplinare con il decreto legislativo in questione nonché dall’armonizzazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata con quello dei volontari in servizio permanente (oneri in allegato 4);
viene incrementato il volume organico dei volontari in servizio permanente di 10.450 unità con i relativi oneri (allegato 5);
sono programmate riduzioni nei ruoli dei sottufficiali, con relativi risparmi (allegato 6), da disciplinare con il decreto legislativo in questione.
Il provvedimento prevede anche incentivi per il reclutamento di ufficiali ausiliari <articolo 3, comma 1, lettera d)>. Tali norme, peraltro, non prevedono oneri aggiuntivi atteso che gli incentivi connessi per il reclutamento di tali ufficiali saranno di natura giuridica e non economica e che il loro eventuale reclutamento rientrerà comunque nei limiti dei volumi organici degli ufficiali delle Forze armate. In tale senso, anche la promozione e la formazione professionale rientrano in attività già attualmente previste per altre tipologie di personale e che verranno finanziate con le normali assegnazioni di bilancio.
Infine, per quanto concerne la costituzione dell’ufficio di cui all’articolo 5, comma 2, per svolgere attività interforze e promozionali a favore dell’inserimento del mondo del lavoro dei volontari, si precisa che la struttura in questione è già esistente nell’amministrazione. Peraltro, non sussistono oneri aggiuntivi, ma eventualmente incremento di funzioni;
b) il secondo decreto è volto unicamente a consentire il riadeguamento della regolamentazione ordinativa e delle procedure necessarie per effetto della riduzione del volume organico attuale e della sospensione della coscrizione. Non comporta, pertanto, oneri.
3. In sintesi, il provvedimento presenta, coerentemente con la sostituzione della leva con personale volontario, un onere progressivamente crescente nell’arco del triennio di sperimentazione, dettagliatamente indicato, in via riepilogativa, in allegato 7 e pari in totale a 81 miliardi di lire nel 2000, 362 miliardi di lire nel 2001, per attestarsi a 618 miliardi di lire a decorrere dal 2002, anno in cui sarà verificata, come previsto dal provvedimento, la sperimentazione per la successiva adozione di una normativa a regime con relativa copertura finanziaria.
Allegato 1.
STIMA POSSIBILI RISPARMI DOVUTI AL TREND DIMINUZIONE LEVA
… (omissis) …
Allegato 2.
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO PER I MILITARI DI LEVA IMPIEGATI OLTRE I 100 CHILOMETRI
… (omissis) …
Allegato 3.
CONSISTENZE PERSONALE VOLONTARIO
… (omissis) …
Allegato 4.
ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA A QUELLO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE
… (omissis) …
Allegato 5.
INCREMENTO VOLUME ORGANICO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE
… (omissis) …
Allegato 6.
RIDUZIONE VOLUMI ORGANICI RUOLI SOTTUFFICIALI
… (omissis) …
Allegato 7.
COMPUTO GLOBALE DEGLI ONERI
Triennio 2000-2002 (in miliardi di lire)
… (omissis) …
PROGETTO DI LEGGE – N. 6433
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della difesa nazionale).
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. Il loro ordinamento e le loro attività si informano ai princìpi costituzionali. Esse assicurano la difesa dello Stato, concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità ed operano a supporto della pace, secondo le norme ed i princìpi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte.
Art. 2.
(Organizzazione del servizio militare).
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente e di complemento, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferme prefissate di cui all’articolo 4 della presente legge;
d) personale reclutato obbligatoriamente, previa autorizzazione delle Camere, fermi restando l’utilizzo in via prioritaria del personale cessato dal servizio militare volontario da non più di cinque anni e l’esclusione da ogni forma di richiamo nel servizio militare degli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
2) qualora la situazione di crisi interna o internazionale accertata dalle Camere giustifichi un temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate, comunque autorizzato per entità e durata dalle Camere stesse.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dal numero 2) della lettera d) del comma 1 ha la durata di dodici mesi.
Art. 3.
(Trasformazione dello strumento militare in professionale).
1. La trasformazione dello strumento militare in professionale è improntata ai seguenti princìpi:
a) progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:
1) non pregiudicare l’assolvimento delle finalità di cui all’articolo 1;
2) prevedere un rapporto percentuale tra le sottoindicate categorie di personale interessato, ufficiali, sottufficiali e volontari, rispondente alle esigenze ordinative e funzionali, garantendo, relativamente a quello di cui al numero 2.3), le immissioni necessarie anche in deroga al disposto dell’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, tra:
2.1) ufficiali in servizio permanente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in ferme prefissate e parte in servizio permanente;
b) soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, per un periodo programmato, con i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, secondo la progressione della riduzione complessiva delle Forze armate;
c) raggiungimento dell’entità indicata alla lettera a) mediante la disciplina delle eccedenze al fabbisogno organico delle Forze armate, prevedendone il transito in altre amministrazioni, in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alle programmazioni delle assunzioni delle amministrazioni stesse, o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età;
d) emanazione di norme ed individuazione di incentivi di carattere giuridico, per il reclutamento, anche oltre il momento della sospensione della leva, di ufficiali ausiliari delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Art. 4.
(Periodo triennale di sperimentazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della assegnazione del relativo schema, un decreto legislativo al fine di sperimentare la graduale trasformazione del modello dell’organizzazione militare in professionale, attraverso la parziale sostituzione nel triennio 2000-2002 dei militari in servizio obbligatorio di leva con personale volontario. Il decreto legislativo:
a) assicura per il citato triennio un reclutamento di 30.506 volontari in ferma prefissata e l’immissione in servizio permanente di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
b) detta norme riguardanti i volontari in ferma prefissata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5;
c) disciplina, al fine di salvaguardare prioritariamente l’impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;
d) adegua la normativa che regola il servizio di leva obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le procedure di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense sancite dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto indicato, sulla formazione dei contingenti e disponibilità, dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
2) diminuire progressivamente, al fine di evitare sperequazioni all’interno delle singole classi di leva e tra classi di leva chiamate alle armi nel periodo programmato, i limiti massimi di età per il beneficio del ritardo;
e) prevede di reclutare prioritariamente il personale che può essere impiegato entro 100 chilometri dalla località di residenza e quello che risponde per indice di idoneità somato-funzionale o titolo di studio o precedente di mestiere ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo per coloro che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri, a causa della dislocazione delle unità sul territorio nazionale e delle connesse possibilità infrastrutturali, agevolazioni anche di carattere economico per favorirne il rientro periodico alla località di residenza.
2. Entro tre mesi dal termine della sperimentazione triennale, di cui al comma 1, il Governo verifica, con riguardo alle finalità di cui all’articolo 3, il livello di operatività delle Forze armate, in relazione all’entità pianificata dei volontari da reclutare. Con successivo provvedimento di legge è prevista la completa trasformazione dello strumento militare in professionale mediante la totale sostituzione del personale di leva con personale volontario e sono individuati i mezzi finanziari occorrenti alla copertura dei relativi oneri. Con lo stesso provvedimento di legge, al fine di assicurare l’operatività e l’efficacia dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disciplinata la progressiva riduzione dei contingenti autorizzati a prestare servizio nelle stesse Forze di polizia e amministrazioni, nonché la sostituzione del personale ausiliario con personale effettivo. A tale sostituzione si provvede anche mediante il reclutamento, su domanda, dei volontari in ferma breve di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e di quelli in ferma prefissata di cinque anni congedati senza demerito o in rafferma, secondo le procedure discendenti dagli articoli 11 e 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Art. 5.
(Servizio militare volontario a ferma prefissata).
1. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 dell’articolo 4 è, altresì, disciplinato il servizio militare volontario nelle Forze armate, con esclusione dell’Arma dei carabinieri. Il decreto legislativo:
a) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata con durata della ferma di uno o cinque anni, da impiegare su tutto il territorio nazionale e anche all’estero, e adegua in funzione di tali previsioni di reclutamento il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ivi comprese le possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni nonché di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;
b) prevede, al termine di una ferma minima di cinque anni, l’immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;
c) disciplina le modalità per garantire l’inserimento nel mondo del lavoro al personale eccedente le possibilità di immissione nelle Forze armate di cui alla lettera b):
1) confermando le percentuali di accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e prevedendo a tale fine le vigenti modalità di selezione;
2) rideterminando la riserva obbligatoria per l’assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con particolare riferimento alle assunzioni per i ruoli civili della Difesa;
3) prevedendo iniziative di sostegno, di formazione professionale e flussi preferenziali di collocamento sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a tutte le normative ed agevolazioni finanziarie esistenti che a qualsiasi titolo favoriscono l’assunzione di personale da parte delle imprese;
4) prevedendo la possibilità di accesso agli interventi ed alle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed al decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
d) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata ed in rafferma, armonizzandolo con quello del volontario in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
e) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, nell’ambito del Ministero della difesa, un ufficio competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento interno ed esterno con le amministrazioni e gli enti interessati, per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito, ed a valutare l’andamento dei reclutamenti.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento e delega per l’emanazione di disposizioni correttive).
1. A decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato dell’organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, che sostituisce quella prevista all’articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, evidenziando in particolare il livello di operatività delle singole Forze armate, il grado di integrazione del personale militare volontario femminile, l’azione dell’ufficio di cui al comma 2 dell’articolo 5.
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel periodo programmato di cui al comma 1 dell’articolo 4, in relazione al livello di reclutamento dei volontari di cui al comma 1 dell’articolo 5, uno o più decreti legislativi, con l’osservanza dei criteri e con le stesse modalità di cui all’articolo 4, recanti disposizioni correttive della legislazione disciplinante l’organizzazione del servizio militare volontario.
Art. 7.
(Adeguamenti organizzativi-strutturali).
1. Al fine di attuare gli adeguamenti necessari alle procedure, alla struttura ordinativo-funzionale ed alle nuove esigenze del personale nel settore infrastrutturale, derivanti dalla presente legge:
a) il Governo è autorizzato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
1) uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la normativa dell’ordinamento, dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai princìpi sanciti dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e), e g), dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell’ordinamento delle Forze armate. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, in contrasto con le disposizioni recate dai regolamenti stessi;
2) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 1, comma 1, lettere a) ed f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con cui autorizzare anche procedure specifiche, connesse all’urgenza della ristrutturazione da compiere, per i lavori del Ministero della difesa nel settore infrastrutturale, compatibilmente con le disposizioni comunitarie.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 81.000 milioni per l’anno 2000, lire 362.000 milioni per l’anno 2001 e lire 618.000 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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